Cassazione Penale, Sentenza n. 1101/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi a armi clandestine (ricezione/possesso) e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. La difesa ha contestato la qualificazione degli elementi indiziari e la logica della motivazione: sosteneva che le armi e le droghe erano state trovate in locali riconducibili a terzi (locanda gestita da figlia e di proprietà di un nipote; l'appartamento al piano superiore in uso a Cosimo De Fazio tramite comodato) e che De Fazio aveva escluso il coinvolgimento di Carrisi; ha inoltre contestato l'attribuzione al ricorrente del borsone con stupefacenti rinvenuto in area pubblica, non chiaramente riconducibile ai messaggi WhatsApp intercorsi, e ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), ritenute dal Tribunale in re ipsa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti invocavano in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e quindi non tempestivi rispetto alle specifiche censure ammissibili. Quanto al merito indiziario, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame: elementi quali la disponibilità dell'immobile (chiavi, ruolo di 'gestore di fatto'), i messaggi WhatsApp inviati durante la perquisizione (invito a "buttare tutto" nell'erba alta) e la conversazione di risposta di De Fazio, nonché il rinvenimento del borsone nella vegetazione antistante, costituiscono gravi indizi della partecipazione del ricorrente. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congruo e non manifestamente illogico il giudizio del Tribunale sul pericolo di recidiva, in ragione della tipologia, dell'organizzazione dell'attività illecita, dei precedenti e della violazione delle condizioni della misura di semilibertà. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che la valutazione del concorso tra Carrisi e De Fazio sia questione di merito, plausibilmente fondata su elementi indiziari (messaggi, disponibilità degli ambienti).
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine alla riconducibilità di armi sequestrate al ricorrente, in concorso con altri.
art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 (commi 1 e 3)
Norme sulla disciplina delle armi: applicate per contestare il possesso di armi con matricola abrasa; la Corte ha confermato che la loro presenza nell'appartamento in uso al coindagato e la posizione del ricorrente possono integrare indizi di responsabilità.
art. 81 primo comma cod. pen.
Circostanza aggravante (concorso di reati): richiamata per la pluralità di contestazioni; la Corte non entra nel merito fattuale ma ne riconosce la rilevanza ai fini delle misure cautelari.
art. 73 commi 1 e 4 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del Testo unico stupefacenti relative alla detenzione ai fini di spaccio: applicate per il sequestro dei quantitativi di cocaina e hashish; la Corte conferma che il dato quantitativo, unito ad altri elementi, giustifica indizi gravi.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti: la difesa ha invocato la sua violazione, ma la Corte ha ritenuto che la lamentela fosse in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti, inammissibile in Cassazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizioni sulle misure cautelari e relative esigenze: la Corte richiama che le censure devono mirare a vizî di motivazione o violazioni di legge, non a diversa valutazione dei fatti.
art. 275 cod. proc. pen.
Norme sulle misure cautelari (appello/ricorso), richiamate nella contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato l'ammissibilità limitata delle censure in Cassazione.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per i criteri di determinazione dell'ammontare della sanzione equitativa (Cassa delle ammende): la Corte ordina il versamento di 3.000 euro, ritenendo assente colpa grave nella presentazione del ricorso ma giustificando comunque la sanzione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per una nuova valutazione degli elementi di fatto: i ricorsi che chiedono la riconsiderazione delle prove o una diversa lettura degli indizi sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente in Cassazione misure cautelari è necessario denunciare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non mera diversa valutazione degli elementi probatori.
- Elementi come la disponibilità fisica dei locali (chiavi), il ruolo operativo ("gestore di fatto"), le comunicazioni contemporanee (es. messaggi WhatsApp) e il comportamento del coindagato durante la perquisizione possono costituire gravi indizi di partecipazione anche se le cose materiali sono trovate in locali intestati a terzi.
- La sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, può essere adeguatamente motivata dal giudice con riferimento a modus operandi, capacità organizzativa, sistematicità dell'attività illecita, precedenti penali e inosservanza di misure alternative (es. semilibertà).
- In procedimenti di riesame e impugnazioni cautelari, la difesa deve puntare su errori di diritto, vizi formali o manifeste contraddizioni nella motivazione, e non solo su argomenti che implichino una diversa ricostruzione dei fatti.
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