Sentenza del 03/04/2017 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 e richiesto euro 88.239,69, ritenendo che l'area acquistata dalla società non fosse stata utilizzata a fini edificatori entro cinque anni dall'acquisto. La società aveva iniziato tempestivamente i lavori, ma li aveva dovuti sospendere perché la Soprintendenza aveva successivamente negato la compatibilità paesaggistica del progetto, rendendo necessario predisporne uno nuovo. La contribuente sosteneva che tale circostanza, imprevedibile ed estranea alla propria volontà, integrasse una causa di forza maggiore e impedisse la decadenza dall'agevolazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla società contribuente. Ha ritenuto provato che la società si fosse attivata tempestivamente e che la sospensione dei lavori fosse stata determinata da una decisione successiva della pubblica amministrazione, non prevedibile né evitabile. La forza maggiore può escludere la decadenza dall'agevolazione anche se la norma agevolativa è soggetta a stretta interpretazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388
I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
La norma riconosce un regime fiscale agevolato subordinato all'utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni. Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, la decadenza non opera quando il mancato rispetto del termine dipende da una causa di forza maggiore estranea alla volontà del contribuente, imprevedibile e inevitabile.
Art. 76, legge n. 448/2001
Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
La disposizione ha natura interpretativa e conferma l'applicazione del regime agevolato ai trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, purché l'edificazione avvenga entro il termine previsto.
Art. 47, decreto legislativo n. 546/1992
È stato richiamato dalla contribuente per chiedere la sospensione dell'atto impugnato e degli atti esecutivi conseguenti.
Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 14892 del 20 luglio 2016
Il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nei termini di legge purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore.
La forza maggiore costituisce un principio generale idoneo a escludere la decadenza dal beneficio fiscale quando il contribuente abbia agito tempestivamente e l'inadempimento sia stato causato da un evento esterno, imprevedibile, inevitabile e oggettivamente impeditivo.
Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 11771/2012 e ordinanza n. 7438/2009
Le decisioni richiamano il principio della stretta interpretazione delle norme tributarie agevolative. La Commissione ha però precisato che tale principio non esclude automaticamente l'applicazione della forza maggiore e che le fattispecie esaminate erano diverse dal caso concreto.
Massime di principio
- Il mancato rispetto di un termine previsto per conservare un'agevolazione fiscale non determina necessariamente la decadenza quando il contribuente dimostri di essersi attivato tempestivamente e che l'inadempimento sia dipeso da un evento esterno, imprevedibile e inevitabile.
- Le decisioni o i dinieghi della pubblica amministrazione intervenuti dopo l'avvio dell'iter edilizio possono integrare forza maggiore se rendono oggettivamente impossibile proseguire i lavori entro il termine.
- La forza maggiore non può consistere in una semplice difficoltà, negligenza, ritardo organizzativo o scelta imprenditoriale: deve trattarsi di un impedimento concreto, documentato e non imputabile al contribuente.
- È importante conservare prove dell'attivazione tempestiva, come permessi, richieste amministrative, autorizzazioni, verbali di sospensione, provvedimenti paesaggistici e comunicazioni con gli enti pubblici.
- La qualificazione della norma come agevolativa e di stretta interpretazione non esclude l'applicazione di principi generali, come la forza maggiore, quando questi servano a escludere una decadenza non imputabile al contribuente.
- La valutazione resta necessariamente concreta: occorre verificare la prevedibilità dell'impedimento al momento dell'acquisto, la condotta diligente del contribuente e l'effettiva impossibilità di rispettare il termine.
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