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Sentenza

Sentenza n. 5737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda ter), n. 12145, pubblicata il 20 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione e, nei limiti dell’interesse azionato, l’art. 17, comma 2, della DAC n. 43/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disposta dopo due accertamenti della Polizia locale relativi alla presenza, sulla pubblica via antistante il locale, di circa trenta-trentacinque avventori intenti a consumare bevande, parlare ad alta voce e occupare o intralciare la sede stradale, nonché dopo una diffida a non reiterare la violazione. Il TAR aveva annullato il provvedimento e l’art. 17, comma 2, della DAC n. 43/2019, ritenendo mancante una norma primaria attributiva del potere di introdurre la sospensione dell’attività e ravvisando violazione dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità. Roma Capitale ha appellato deducendo: violazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981, dell’art. 17, comma 2, e dell’art. 33, comma 4, della DAC n. 43/2019, della legge n. 447/1995, dell’art. 844 c.c., dell’art. 659 c.p. e degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990; violazione degli artt. 7 e 50, commi 5 e 7-ter, del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 10 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 71 della l.r. n. 14/1999, sostenendo che la potestà regolamentare comunale in materia di vivibilità urbana, tranquillità e riposo dei residenti comprende anche una potestà sanzionatoria; erroneità della qualificazione della sospensione come sanzione esclusivamente personale, punitiva e afflittiva; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ed eccesso di potere giurisdizionale nella valutazione della norma regolamentare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, rigettando il ricorso di primo grado. Ha ritenuto erronea la conclusione secondo cui mancherebbe una base legislativa per la disciplina regolamentare e sanzionatoria. L’art. 50, comma 5, secondo periodo, e comma 7-ter, del TUEL attribuisce ai Comuni potestà regolamentare per interventi diretti a contrastare degrado, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e a tutelare tranquillità e riposo dei residenti; tale potestà comprende teleologicamente anche la potestà sanzionatoria, necessaria a rendere effettivi gli obblighi regolamentari. L’art. 71, lett. n), della l.r. n. 14/1999 conferma inoltre la competenza comunale in materia di vigilanza sull’attività commerciale e relativa attività sanzionatoria. L’art. 17, comma 2, della DAC n. 43/2019 impone ai gestori di adottare cautele per evitare comportamenti degli avventori lesivi della quiete pubblica o dell’incolumità, mentre l’art. 33, comma 4, prevede, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività per quindici giorni; il comma 5 definisce la reiterazione come seconda violazione della stessa fattispecie entro 180 giorni. La sospensione è stata quindi adottata sulla base di una previsione regolamentare sorretta direttamente dalla legge statale. Il Collegio ha valorizzato la reiterazione documentalmente provata delle violazioni, la previa diffida e il contraddittorio con l’impresa. Ha escluso la sproporzione della misura, considerata la presenza reiterata di numerosi avventori sulla pubblica via, il disturbo arrecato e l’intralcio al transito. Le spese del giudizio sono state poste a carico della società appellata e liquidate in euro 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 50, commi 5, secondo periodo, e 7-ter, d.lgs. n. 267/2000

    interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti

    La potestà regolamentare comunale attribuita per la tutela della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti comprende anche la potestà sanzionatoria, quale strumento teleologicamente necessario alla concreta attuazione degli obblighi regolamentari.

  • art. 17, comma 2, DAC n. 43/2019

    i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l’obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità

    La disposizione introduce obblighi conformativi connessi all’esercizio dell’attività commerciale, finalizzati alla tutela della quiete pubblica e dell’incolumità.

  • art. 33, commi 4 e 5, DAC n. 43/2019

    in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 28 del presente Regolamento, si applica la sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni; ai fini delle norme del presente Regolamento, per reiterazione delle violazioni si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione

    La reiterazione della violazione dell’art. 17 entro 180 giorni consente l’applicazione della sospensione dell’attività per quindici giorni.

  • art. 71, lett. n), l.r. n. 14/1999

    la vigilanza sull’attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria

    La norma regionale conferma la competenza comunale in materia di vigilanza e sanzioni relative alle attività commerciali.

  • art. 1, legge n. 689/1981

    Il principio di legalità delle sanzioni amministrative non è violato, poiché la disciplina regolamentare della sospensione trova la propria fonte attributiva nella legge statale.

  • art. 10 del r.d. n. 773/1931

    È richiamato tra le disposizioni che concorrono a fondare il potere di sospensione dell’attività, senza una specifica ulteriore interpretazione nel provvedimento.

  • art. 7 e art. 10-bis l. n. 241/1990

    Sono richiamati nell’appello in relazione alle garanzie procedimentali; il Consiglio di Stato valorizza comunque l’avvenuto contraddittorio e la previa diffida.

  • art. 50, commi 5 e 7-ter, d.lgs. n. 267/2000

    La disciplina sanzionatoria comunale è ritenuta conforme all’ordinamento costituzionale perché la sanzione accede alla disciplina sostanziale regolamentare adottata nell’esercizio di una potestà conferita dalla legge.

Massime di principio

  • La potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 50, comma 5, secondo periodo, e comma 7-ter, del d.lgs. n. 267/2000 per tutelare la vivibilità urbana, il decoro, la tranquillità e il riposo dei residenti comprende anche la potestà sanzionatoria, quando essa sia teleologicamente necessaria a rendere effettivi gli obblighi regolamentari.
  • Un regolamento comunale può imporre ai gestori di attività commerciali obblighi conformativi diretti a prevenire comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica o pericolo per l’incolumità, purché tali obblighi si collochino nell’ambito delle competenze comunali conferite dalla legge.
  • La sospensione dell’attività prevista dal regolamento comunale in caso di reiterazione della violazione costituisce una conseguenza applicabile quando sia prevista da una disposizione regolamentare sorretta da una fonte legislativa attributiva del potere e siano accertate le condizioni regolamentari della recidiva.
  • La previsione regolamentare di una sospensione per quindici giorni non viola il principio di proporzionalità quando la misura consegue alla reiterazione, entro il termine previsto, di condotte concretamente idonee a turbare la quiete pubblica e a intralciare il transito, specialmente se il gestore è stato previamente diffidato.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliPubblici esercizi e somministrazione
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaCommercio e attività produttive
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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