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Sentenza

Sentenza n. 2960/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell'Ordinanza n. 5 del 4/07/2025 emanata dal Sindaco del Comune di Lodi, notificata in data 7/07/2025, avente ad oggetto “Ordinanza di limitazione degli orari di esercizio della sala bingo sita in via Martino Garati, 1 al foglio 37, mapp. 458, sub. 2 intestata alla HBG Entertainment Srl e del connesso pubblico esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini della tutela dell'ordine pubblico, della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili”; di ogni altro atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di limitazione degli orari di apertura di una sala bingo e del connesso pubblico esercizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa esercente giochi)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco aveva limitato l'orario di apertura della sala bingo, fissandolo dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 23.00 e nei fine settimana e festivi dalle 10.00 alle 24.00, per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili. Ha dedotto illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, inadeguatezza della misura rispetto alle esigenze dichiarate, disparità di trattamento, violazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e del diritto alla concorrenza, nonché indeterminatezza temporale della restrizione. Il Comune aveva avviato il procedimento richiamando segnalazioni di cittadini relative a disturbi della quiete pubblica nelle ore notturne; tuttavia, l'istruttoria risultava fondata su un esposto e su un solo sopralluogo della Polizia Municipale, svolto alle ore 19.00, senza verifiche nelle diverse giornate e fasce orarie e senza specifica analisi dell'incidenza della misura sugli interessi imprenditoriali ed economici della società.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza è stata annullata, con salvezza della facoltà dell'Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei criteri indicati dalla sentenza. Il Collegio ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto carente l'istruttoria, poiché l'Amministrazione non aveva accertato in modo adeguato l'effettiva esistenza e consistenza dei disagi lamentati dai residenti: il controllo si era limitato a un unico sopralluogo alle ore 19.00, senza verifiche sistematiche nelle ore notturne, nelle diverse fasce orarie e nei vari giorni della settimana. Ha inoltre rilevato l'omesso contemperamento tra gli interessi pubblici alla quiete, alla sicurezza e alla salute e gli interessi imprenditoriali ed economici della titolare delle autorizzazioni. La misura è stata giudicata sproporzionata e irragionevole perché vietava l'apertura mattutina nei giorni feriali, pur in assenza di una verifica riferita a tale fascia oraria, e imponeva la chiusura alle 24.00 nonostante le segnalazioni riguardassero genericamente le ore notturne e il sopralluogo fosse avvenuto alle 19.00. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS

    La società era titolare di licenze per la raccolta del gioco mediante apparecchi disciplinati dalla disposizione.

  • art. 41 Cost.

    La società ha richiamato la libertà di iniziativa economica quale interesse inciso dalla limitazione degli orari; il giudice ha valorizzato tale interesse nel bilanciamento con gli interessi pubblici, senza svolgere un'autonoma analisi di costituzionalità.

Massime di principio

  • Il potere comunale di limitare gli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi deve essere esercitato attraverso un'adeguata e specifica istruttoria sull'effettiva esistenza e consistenza dei disagi o dei rischi posti a fondamento della misura.
  • Una limitazione degli orari è legittima solo se rispetta il principio di proporzionalità, risultando idonea al perseguimento del fine pubblico, necessaria e non più gravosa di quanto indispensabile rispetto agli interessi privati incisi.
  • L'istruttoria non è adeguata quando si fonda su segnalazioni generiche e su un solo sopralluogo, senza verifiche nelle diverse giornate e fasce orarie interessate dai fenomeni lamentati.
  • L'Amministrazione deve motivare la correlazione tra gli orari concretamente vietati e i disagi accertati; non può limitare l'apertura in fasce orarie non oggetto di verifiche o non riferibili alle criticità segnalate.
  • Nel disciplinare gli orari delle sale da gioco, l'Amministrazione deve ponderare gli interessi pubblici alla sicurezza, alla quiete e alla salute della collettività con gli interessi imprenditoriali ed economici del titolare delle autorizzazioni, evitando sacrifici eccessivi e irrazionali.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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