Cassazione Penale, Ordinanza n. 10648/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/05/2024, lamentando: 1) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) l'erroneità/inadeguatezza del giudizio di dosimetria della pena. Dal testo non emerge il reato presupposto della sentenza di merito, né altri dettagli fattuali sul fatto storico; è però chiaro che il ricorso aveva a oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità e che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, relativo alla pena, perché il giudizio di commisurazione era congruamente motivato in relazione alle modalità del fatto; ha richiamato il principio per cui non è sindacabile in cassazione la decisione che si conformi alla legge e alla logica e che, ai fini dell'obbligo di motivazione, è sufficiente l'indicazione degli elementi di maggiore rilievo ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La Corte richiama il principio secondo cui la determinazione della pena deve essere sorretta da una motivazione conforme alla legge e ai canoni logici, senza che sia necessario un esame atomistico di tutti i parametri.
art. 133 c.p.
Ai fini della commisurazione della pena è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti di maggiore rilievo nel giudizio complessivo, non essendo necessaria la considerazione espressa e singolare di tutti i parametri previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione non manifestamente illogica e il giudice di merito valorizzi gli elementi decisivi o comunque rilevanti della vicenda, senza dover confutare puntualmente tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito del giudizio di dosimetria della pena quando la motivazione del giudice di appello sia coerente con la legge e con i canoni della logica.
- L'obbligo di motivazione sulla pena è soddisfatto mediante l'indicazione degli elementi di maggiore rilievo ai sensi dell'art. 133 c.p., non essendo necessario un esame analitico di ogni singolo parametro normativo.
- Quando i motivi di ricorso attaccano esclusivamente valutazioni discrezionali del giudice di merito, prive di specifici vizi logici o giuridici, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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