Cassazione Civile, Ordinanza n. 00118/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Il committente aveva convenuto in giudizio la società appaltatrice e il direttore dei lavori chiedendo, da un lato, la eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere eseguite in un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà e, dall’altro, il risarcimento dei danni subiti dall’immobile per la non corretta esecuzione dei lavori. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l’intera pretesa dovesse essere sussunta nella garanzia per vizi e difformità dell’appalto ex artt. 1667 e 1668 c.c., con conseguente decadenza del committente per mancata prova della tempestiva denuncia. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente ricondotto all’appalto anche una diversa domanda risarcitoria relativa a danni estranei alle opere appaltate, danni che egli assumeva derivanti dalla negligenza dell’impresa nel proteggere l’immobile dagli agenti atmosferici e quindi sottratti alla disciplina decadenziale degli artt. 1667 e 1668 c.c.; ha inoltre censurato la decisione per varie violazioni processuali e sostanziali in tema di prova, decadenze istruttorie, ammissione della testimonianza e limiti della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha accolto il primo e il secondo motivo, qualificando come errata la riqualificazione della domanda operata dalla Corte d’appello: i danni allegati come derivanti da negligenza nella protezione dell’immobile non erano riconducibili ai vizi o difformità dell’opera e dunque non erano soggetti ai termini di decadenza e prescrizione dell’azione ex artt. 1667 e 1668 c.c. Sono stati dichiarati inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità, novità della questione o carenza di interesse; sono stati ritenuti infondati il sesto e il settimo motivo, relativi alla scelta istruttoria del giudice d’appello e all’ammissione della prova testimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda risarcitoria e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per danni non riconducibili alla garanzia per vizi e difformità dell'appalto; la Corte di cassazione osserva che tali danni, se estranei all'opera appaltata, non possono essere attratti nella disciplina speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c.
art. 1667 c.c.
disciplina la garanzia dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera; ha ambito speciale e non può essere estesa a danni non inerenti alla realizzazione dell'opera stessa
art. 1668 c.c.
richiamato insieme all'art. 1667 c.c. quale disciplina dei rimedi per vizi e difformità dell'opera appaltata; non si applica a danni estranei alla corretta esecuzione dell'opera
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo all'onere della prova; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per novità e difetto di specificità
art. 140 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla decadenza dalla prova testimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 250 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla decadenza dalla prova testimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo contro l'assunzione di prova non specificamente richiesta in appello; il motivo è stato respinto
art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel motivo sull'indicazione delle conclusioni e delle richieste istruttorie; il motivo è stato respinto
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo sull'assunzione della prova testimoniale in appello; il motivo è stato respinto
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sull'assunzione di prova testimoniale; il motivo è stato respinto
art. 2721 c.c.
la prova testimoniale può essere ammessa anche per valori eccedenti il limite legale quando il giudice eserciti il potere discrezionale previsto dal secondo comma, con adeguata motivazione
art. 327 c.p.c.
nel testo previgente, per le controversie instaurate prima della riforma, il termine lungo per impugnare era di un anno; il suo computo tiene conto della sospensione feriale
art. 155 c.p.c.
nel computo del termine lungo per impugnare si applica la computazione civile ex nominatione dierum; la sospensione feriale si aggiunge ex numeratione dierum
art. 2963 c.c.
richiamato per la regola di computo dei termini processuali in base al calendario civile
L. n. 742 del 1969
la sospensione feriale dei termini si cumula al termine annuale di decadenza dall'impugnazione
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La garanzia per vizi e difformità dell'appalto ha ambito speciale e non può essere automaticamente estesa a danni ulteriori che, secondo le allegazioni, derivino da condotte negligenti dell'appaltatore estranee alla materiale esecuzione dell'opera: tali danni possono restare fuori dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e non sono soggetti ai relativi termini di decadenza e prescrizione.
- Quando il ricorrente intenda censurare l'affermazione di novità o la mancata deduzione in appello di un fatto o di una difesa, deve indicare specificamente in quali atti del giudizio di merito la questione era stata sollevata, trascrivendone i passaggi essenziali; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità/autosufficienza.
- È inammissibile il motivo che contesti un profilo istruttorio o una decadenza processuale se la questione è priva di decisività rispetto alla ratio decidendi o se il ricorrente non dimostra un concreto interesse all'impugnazione.
- Il giudice d'appello può, nell'esercizio dei poteri istruttori, assumere ulteriori prove testimoniali: la scelta è discrezionale e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- L'art. 2721 c.c. non pone un divieto assoluto alla prova testimoniale per valori superiori al limite indicato, poiché il secondo comma attribuisce al giudice un potere discrezionale di ammissione in relazione alla qualità delle parti, alla natura del contratto e alle circostanze del caso, purché la decisione sia motivata.
- Nel computo del termine lungo per impugnare, in presenza di sospensione feriale, si applica la computazione civile del termine annuale con aggiunta dei giorni di sospensione secondo il calendario, così da verificare correttamente la tempestività del ricorso.
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