Cassazione Penale, Sentenza n. 11694/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per violenza privata (art. 610 cod. pen.). Quattro motivi: 1) censura sulla qualificazione del fatto e sulla motivazione: la persona offesa avrebbe potuto divincolarsi e la condotta non avrebbe ridotto la libertà di movimento; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.); 3) censura per presunta errata esclusione della sospensione condizionale della pena (art. 164 cod. pen.), sostenendo che precedenti estinti non ostano al beneficio; 4) censura dell'esclusione della sanzione sostitutiva della libertà controllata ai sensi dell'art. 58, comma 2, legge 689/1981, per presunta motivazione contraddittoria e mancata considerazione delle estinzioni pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è aspecifico e attiene a questioni di fatto che le corti di merito hanno valutato conformemente; la violenza privata è reato istantaneo e si consuma quando la vittima è costretta ad arrestare la marcia, perciò il successivo allontanamento non esclude il reato. Il secondo motivo (tenuità) è inedito in Cassazione e non può essere valutato d'ufficio; inoltre i profili di condotta successiva positivi non risultano allegati. Quanto alla sospensione condizionale e alla sanzione sostitutiva, la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel formulare una prognosi negativa sulla futura astensione dal delinquere, potendo tenere conto anche di precedenti estinti o di fatti sopravvenuti che evidenzino una capacità a delinquere. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ammenda di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Il reato di violenza privata è reato istantaneo: si consuma nel momento in cui la vittima è costretta ad arrestare la marcia. Il successivo recupero della libertaà di movimento non esclude la consumazione del reato.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione se non era stata prospettata nelle fasi precedenti; inoltre non è applicabile d'ufficio dalla Corte in questa fase processuale.
art. 164 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è rimessa alla valutazione del giudice che può formare una prognosi negativa tenendo conto anche di precedenti estinti o di successivi comportamenti dell'imputato che dimostrino una capacità a delinquere.
art. 58, comma 2, legge 689/1981
L'applicazione delle sanzioni sostitutive (es. libertà controllata) con prescrizioni è possibilmente esclusa quando il giudice, in base a valutazione prognostica, ritenga probabile l'inadempimento delle prescrizioni; la decisione è discrezionale e fondata su elementi di fatto e precedenti.
art. 85, comma 2, disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022
La modifica normativa intervenuta con il decreto-legge n.162/2022 e la legge di conversione n.199/2022 ha eliminato l'obbligo dell'avviso alla persona offesa sulla facoltà di esercitare la querela; in ogni caso nel procedimento risultava già la querela.
art. 167 cod. pen.
L'estinzione del reato per le cause previste (es. esito positivo di misure alternative) non impedisce che il giudice possa comunque tenerne conto ai fini della prognosi sulla recidiva o capacità a delinquere.
d.lgs. n. 150/2022 e art. 99-bis introdotto da d.lgs. n.150/2022
riferimenti alla riforma e al differimento dell'entrata in vigore
La nuova disciplina che valuta anche la condotta successiva al reato costituisce novità sostanziale; se la riforma è sopravvenuta rispetto al ricorso non sempre può essere invocata in Cassazione quando il ricorso è inammissibile o quando l'argomento non sia stato sviluppato nei termini processuali utili.
art. 163 cod. pen.
Il riferimento ai limiti quantitativi per l'applicabilità di benefici (es. cumulabilità delle pene) non è il criterio decisivo se il giudice fonda il diniego su una prognosi negativa basata su precedenti o comportamenti successivi.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da colpa nell'impugnazione, può irrogare una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di violenza privata la valutazione si concentra sul momento in cui la vittima è stata coartata: la successiva possibilità di riprendere la marcia non cancella la consumazione del reato.
- In Cassazione non possono essere enunciati profili nuovi non sollevati nelle antecedenti fasi processuali; le questioni inedite (es. tenuità non sollevata in appello) sono generalmente inammissibili.
- L'estinzione di precedenti penali non impedisce al giudice, ai fini prognostici, di valutare la condotta complessiva dell'imputato e di negare benefici se ritiene sussistano elementi di rischio di recidiva.
- La concessione della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare la prognosi sulla base di elementi concreti; questa valutazione è difficilmente ribaltabile in Cassazione se ben motivata.
- Le modifiche legislative sopravvenute possono offrire strumenti di difesa solo se prospettate nei termini processuali utili; non sempre sono applicabili automaticamente in sede di gravame o in Cassazione.
- Proceduralmente, verificare sempre la presenza e i tempi della querela quando rilevanti per il reato perseguibile a querela di parte e segnalare tempestivamente qualsiasi elemento nuovo che si intende far valere in sede di appello per non precludere la loro valutazione in Cassazione.
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