Cassazione Penale, Sentenza n. 51262/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Torino che aveva confermato varie condanne per reati contro il patrimonio (furti e ricettazioni) e aveva dichiarato la prescrizione per alcune posizioni. I motivi dedotti dagli appellanti comprendevano: vizi di motivazione e carenza probatoria sulle singole imputazioni (assenza di collegamenti probatori con magazzini o prove del dolo sulla provenienza illecita della merce), contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (furto vs ricettazione), eccezioni di prescrizione, deduzioni sulla illegittimità della confisca mantenuta nonostante la prescrizione, mancata valutazione della continuazione con pregresse sentenze, errori nell'applicazione della recidiva (motivazione generalizzante), mancanza di querela per reati divenuti querelabili e richieste di applicazione di nuove norme (es. art. 545-bis c.p.p.). Alcuni ricorrenti hanno altresì contestato l'assenza di specifica motivazione su taluni capi di imputazione e la mancata traduzione/valutazione di intercettazioni in lingua rom.
La decisione
Decisione mista: nella maggior parte dei casi i ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; tuttavia la Corte di cassazione ha annullato con rinvio in alcuni punti specifici: - Giambò Antonino: ricorso manifestamente infondato; rigetto e condanna alle spese (più ingiunzione di pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per inammissibilità di una parte). - Salkanovic Janko: rigetto per vari capi, ma annullamento con rinvio limitatamente ai reati indicati nei capi 45 e 70 (mancanza di motivazione e prescrizione/confisca) per nuovo giudizio. - Addamo Antonino: inammissibilità prevalente, ma annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione sulla continuazione con precedenti sentenze (va ri-esaminata la continuazione). - Ahmetovic Toni: ricorso rigettato in toto (confermate condanne e confisca collegata alla ricettazione; questioni di recidiva e prescrizione respinte). - Hadzovic Silvia, Sulejmanovic Sabina, Sulejmanovic Fikreta, Hadzovic Fehima: ricorsi ritenuti fondati limitatamente alla confisca; annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla confisca (le declaratorie di prescrizione restano, ma va riesaminata la legittimità e la tipologia della confisca). In sintesi, la Cassazione ha confermato molte condanne ma ha disposto rinvii per questioni di mancata motivazione su alcuni capi e per la corretta valutazione della confisca alla luce della prescrizione e della natura della misura.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione e alla valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte rileva che la decisione della Corte d'appello ha richiamato la motivazione di primo grado per escludere cause di proscioglimento
art. 240 cod. pen.
Riferito al concetto di corpo del reato e all'uso delle somme sequestrate; le ricorrenti hanno contestato che le somme non costituiscano corpo del reato
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies legge 356/1992)
La confisca operata in primo grado è stata motivata come applicazione dell'art. 240-bis (ex 12-sexies L. 356/1992) e qualificata come confisca obbligatoria collegata alla ricettazione; la Corte conferma che, se giustificata dalla sproporzione e dall'assenza di giustificazioni, la confisca obbligatoria è applicabile
art. 578-bis cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: la Corte precisa che la disposizione relativa alla confisca per equivalente è di natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (principio di irretroattività)
art. 69 cod. pen.
Riferito all'aggravamento della pena per recidiva specifica e reiterata; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva quando adeguatamente motivata e ha rilevato l'effetto sulla prescrizione e sul calcolo del termine
d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150
Richiamato in relazione alla modificazione della procedibilità per alcuni reati (da perseguirsi a querela): la Corte segnala che la presenza di una denuncia nel fascicolo non costituisce automaticamente prova che quella denuncia contenesse la volontà di perseguire (querela), se tale documento non è prodotto e verificabile
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma nuova invocata dalla difesa per la sostituzione della pena detentiva; la Corte osserva che la norma è intervenuta dopo la sentenza impugnata e non può essere direttamente invocata in sede di legittimità per modifiche che richiedano accertamenti di merito
Massime di principio
- Valutazione delle intercettazioni: l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica; in appelli simili occorre contestare specificamente i punti fattuali e dimostrare travisamento macroscopico delle prove
- Recidiva: il giudice deve fornire una motivazione specifica riguardo all'applicazione o all'esclusione della recidiva; una motivazione cumulativa può essere accettata se spiega come le condotte dimostrino una prosecuzione del processo delinquenziale
- Prescrizione e confisca: quando il reato è dichiarato prescritto, la legittimità della confisca va valutata distinguendo tra confisca diretta e confisca per equivalente; inoltre le norme introdotte successivamente (es. art. 578-bis c.p.p.) non sono applicabili retroattivamente se sfavorevoli all'imputato
- Querela e denunce: dopo modifiche normative che rendono alcuni reati procedibili a querela, in sede di impugnazione è necessario produrre e dimostrare che la denuncia conteneva la volontà di perseguire (valore di querela), altrimenti l'obiezione è debole
- Continuazione e aumenti in continuazione: la richiesta di ricompetenza/continuazione con precedenti sentenze deve essere esaminata esplicitamente in motivazione; omissioni su questo punto giustificano rinvio
- Confisca obbligatoria vs facoltativa: quando la confisca è obbligatoria e collegata a reati accertati, è più difficile contestarne la mantenuta applicazione; però se la condanna è sopravvenuta da prescrizione o manca motivazione specifica, la Corte può disporre rinvio per accertamenti sulla tipologia di confisca
- Limiti della Cassazione su questioni di merito e nuove norme: la Corte di cassazione non riesamina i fatti se la valutazione è logicamente motivata; nuove norme favorevoli entrate in vigore dopo la sentenza di merito non sono automaticamente applicabili in sede di legittimità senza rimessione al merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →