Cassazione Civile, Ordinanza n. 17231/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del consorzio di gestione di un consorzio di urbanizzazione per ottenere il pagamento di oneri consortili relativi a più annualità. La ricorrente era stata condannata in primo grado e la sua impugnazione era stata respinta dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto sussistente la sua qualità di consorziata, non fondata l'eccezione di prescrizione e provato il credito del consorzio sulla base dei bilanci approvati in assemblea, affermando anche l'insindacabilità del merito delle delibere assembleari. In cassazione la parte soccombente ha articolato sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) nullità non sanata della citazione introduttiva in primo grado per genericità della domanda e della richiesta accessoria; 3) contestazione della debenza degli oneri per assenza di adesione al consorzio e per mancato utilizzo di concessioni edilizie; 4) censura dell'accertamento di adesione tacita; 5) censura dell'accertamento di adesione esplicita; 6) mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito, deducendo che non sarebbero state prodotte le singole delibere annuali; 7) erroneo calcolo della prescrizione quinquennale. Il consorzio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti contro la sentenza del giudice di pace e non contro quella del Tribunale, che era l'oggetto del ricorso per cassazione; per contestare un vizio della decisione di primo grado occorre dedurre l'errore del giudice d'appello che lo abbia eventualmente confermato o ignorato. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato le norme asseritamente violate né aveva confrontato il contenuto delle norme con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre tali censure miravano in realtà a rivalutare il materiale probatorio e gli accertamenti di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile: la doglianza sulla prescrizione non scalfiva la ratio decidendi, poiché la sentenza d'appello aveva comunque collocato l'atto interruttivo in un momento tale da impedire la maturazione del termine quinquennale; la critica relativa all'asserito errore materiale sulla data sarebbe stata, in ogni caso, non decisiva o eventualmente di natura revocatoria. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
La dedotta violazione dei requisiti di contenuto della citazione era prospettata come causa di nullità dell'atto introduttivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non correttamente indirizzata contro la decisione d'appello.
art. 164 c.p.c.
È richiamato in relazione alla nullità della citazione e alla sua eventuale sanatoria mediante rinnovo dell'atto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge impone una puntuale deduzione delle norme asseritamente violate e del modo in cui la decisione di merito si porrebbe in contrasto con esse.
art. 2948, n. 4, c.c.
Per i crediti oggetto di causa il termine di prescrizione ritenuto applicabile è quinquennale.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito dirigere il motivo direttamente contro la sentenza di primo grado: il ricorrente deve censurare la decisione d'appello che abbia esaminato o omesso di esaminare il relativo motivo di impugnazione.
- La denuncia di violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della motivazione di merito che si assume contrastante con esse.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non possono essere scrutinati in sede di legittimità.
- La censura sulla prescrizione è inammissibile quando non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, ad esempio perché il giudice di merito ha comunque accertato la tempestività dell'atto interruttivo anche assumendo la data dedotta dalla parte ricorrente.
- L'errore materiale del giudice di merito su una data, ove non decisivo rispetto alla soluzione della controversia, non comporta di per sé cassazione della decisione.
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