Sentenza n. 4992/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l''annullamento: della Determinazione dirigenziale n. 7967, Prot. 2022-1500969 del 14.12.2022 della Regione Liguria – Dipartimento salute e servizi sociali, ivi compreso l''Allegato – parte integrante n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione dirigenziale regionale e gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del cosiddetto payback, deducendone profili di illegittimità e chiedendone l'annullamento, al fine di non effettuare alcun pagamento. Nel corso del giudizio, ha comunicato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, chiedendo per tale ragione la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati: il pagamento della quota ridotta costituisce infatti una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa demolitoria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e per l'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione è richiamata quale base normativa del pagamento della quota ridotta effettuato dalla ricorrente; tale pagamento ha determinato il venir meno dell'interesse concreto alla decisione, senza integrare cessazione della materia del contendere.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., della compensazione integrale delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non gli attribuisce un ruolo decisorio sostanziale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'oggetto della controversia, come può avvenire mediante annullamento d'ufficio dell'atto impugnato; il mero pagamento dell'importo richiesto non soddisfa una domanda di annullamento proposta per evitare qualsiasi pagamento.
- Quando il ricorrente, dopo avere impugnato un atto di ripiano, versa la quota ridotta prevista dalla legge, il pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse se rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia e fa venir meno l'utilità concreta perseguibile con il giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando, per fatti sopravvenuti imputabili alla parte o comunque verificatisi nel corso del giudizio, non residua più alcun vantaggio concreto e attuale derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →