Cassazione Civile, Ordinanza n. 34914/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Il Tribunale di Ferrara aveva accolto l’opposizione proposta dall’azienda agricola; il Comune aveva poi proposto appello, ma la Corte d’appello di Bologna lo ha dichiarato inammissibile perché non notificato nel termine di legge e perché non ricorrevano i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, censurando la declaratoria di inammissibilità dell’appello e sostenendo che non dovesse essere esclusa la rimessione in termini. La società controricorrente ha resistito, chiedendo l’inammissibilità del ricorso e ribadendo la correttezza della decisione di merito sulla forma e tempestività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha dato continuità a un orientamento consolidato secondo cui, nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti sotto la disciplina dell’art. 23 della l. n. 689/1981, come modificato nel 2006 e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, l’appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso, applicandosi la disciplina ordinaria degli artt. 339 ss. c.p.c. Poiché la memoria del ricorrente non offriva argomenti nuovi idonei a superare tale orientamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
Per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione instaurati nella vigenza di tale norma, l’appello segue la disciplina ordinaria, salvo diversa previsione normativa sopravvenuta.
art. 26 D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
La modifica legislativa richiamata non esclude, per i giudizi considerati, l’applicazione della forma della citazione per l’appello.
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
L’entrata in vigore di questa disciplina segna il limite temporale oltre il quale può mutare il regime formale delle impugnazioni nelle opposizioni a sanzioni amministrative.
artt. 339 e seguenti c.p.c.
In assenza di una specifica previsione per il secondo grado, l’appello va proposto secondo la disciplina ordinaria, cioè con citazione.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando contrasta con un orientamento della Corte consolidato e non offre argomenti nuovi per mutarlo.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per la proposta del relatore e la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile o infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, opera il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione soggetti alla disciplina previgente al d.lgs. n. 150/2011, l’appello deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, salvo una diversa previsione espressa.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a sollecitare il superamento di un orientamento consolidato senza apportare argomenti nuovi o idonei a mutarlo, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
- La mancata osservanza della forma corretta dell’atto di appello, in un sistema processuale che non preveda regole speciali per il grado successivo, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere gravata dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
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