Ordinanza n. 3592/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota della Provincia di Viterbo - Servizio Politiche Ambientali, Bonifiche, Tutela Aria, Acque e Gestione Rifiuti, prot. n. 20618/2026 del 12 maggio 2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta l'archiviazione per «improcedibilità» di quattro istanze di modifica non sostanziale (comprendenti anche una voltura) presentate dalla Società ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Lazio n. 27/1998; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistenti gli estremi per applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la domanda cautelare nel merito e senza pronunciarsi sulla legittimità della nota provinciale. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 10 febbraio 2027 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: nota provinciale che ha disposto l'archiviazione per improcedibilità di quattro istanze di modifica non sostanziale, comprendenti una voltura, presentate ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota della Provincia di Viterbo con cui sono state archiviate per improcedibilità quattro istanze di modifica non sostanziale, tra cui una voltura, relative a un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006 e della l.r. Lazio n. 27/1998. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso né le ragioni dell'asserita improcedibilità.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Costituisce il riferimento normativo delle istanze di modifica non sostanziale e di voltura presentate dalla società; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
l.r. Lazio n. 27/1998
Richiamata quale ulteriore disciplina regionale posta a fondamento delle istanze; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55 c.p.a.
La disposizione è applicata, in particolare al comma 10, per fissare direttamente l'udienza di merito in luogo della definizione della fase cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La sussistenza dei relativi presupposti consente al giudice, nella fase cautelare, di fissare l'udienza di discussione del merito del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene sussistenti i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare l'udienza pubblica per la trattazione di merito senza definire la domanda cautelare nel merito.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla legittimità dell'atto impugnato né attribuisce prevalenza processuale definitiva a una delle parti.
Come è indicizzato
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