Cassazione Civile, Ordinanza n. 11907/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal controllo svolto dall'Amministrazione sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS. Un ente già iscritto come ente di beneficenza aveva trasmesso solo il nuovo statuto, modificato nel 2014 e non previamente comunicato alla Direzione regionale. L'Agenzia, ritenendo che lo statuto non contenesse più le clausole richieste dal D.lgs. n. 460 del 1997, art. 10, notificava nel 2021 il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe con decorrenza retrodatata al 22 aprile 2014. Il giudizio di primo grado era stato sfavorevole all'ente; in appello la decisione veniva riformata con annullamento del provvedimento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 10 D.lgs. n. 460/1997, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ricondotto le attività statutarie dell'ente alle attività a solidarietà presunta e che, invece, lo statuto non prevedeva attività rientranti nei settori tassativi richiesti dalla norma; con il secondo deduceva violazione dell'art. 11 D.lgs. n. 460/1997 e degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 266/2003, in tema di potere dell'Amministrazione di verificare la perdita sopravvenuta dei requisiti ONLUS. La resistente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia: l'accertamento del possesso dei requisiti ONLUS va compiuto in modo strettamente formale, verificando lo statuto e le clausole espressamente previste dall'art. 10 D.lgs. n. 460/1997. Le attività statutarie dell'ente, così come formulate, non risultavano riconducibili alle attività tipizzate dalla norma né, per il loro contenuto, alle attività a solidarietà presunta; in particolare, l'attività di culto della chiesa e quella di promozione di iniziative sociali/culturali/artistiche in favore dei soli confratelli non esprimono finalità di solidarietà sociale verso la collettività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame sulla base dello statuto e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
comma 1; comma 1, lett. a); comma 1, lett. b); comma 4; comma 5
La qualifica di ONLUS richiede una verifica strettamente formale dello statuto: le attività istituzionali devono rientrare nei settori tassativamente elencati e, salvo i casi di solidarietà presunta, devono essere espressione di finalità di solidarietà sociale; non è sufficiente richiamare attività svolte in fatto o interpretazioni integrative dello statuto.
Richiamato come norma che attribuisce all'Amministrazione il potere di verificare la sopravvenuta perdita dei requisiti di ONLUS; il relativo motivo è stato però assorbito.
Richiamati in relazione alla disciplina del controllo e della cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'accertamento della spettanza della qualifica di ONLUS va condotto in via rigorosamente formale, sulla base dello statuto e delle clausole espressamente previste dalla legge, senza valorizzare attività svolte di fatto o ricostruzioni integrative non desumibili dal testo statutario.
- Le attività statutarie possono rilevare come 'a solidarietà presunta' solo se oggettivamente corrispondenti alle fattispecie tipizzate dalla legge; non basta la generica finalità sociale o culturale rivolta ai soli associati o aderenti all'ente.
- Le iniziative culturali, artistiche o di aggregazione rivolte esclusivamente ai membri dell'ente non equivalgono, di per sé, alla tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico o storico prevista dalla disciplina ONLUS.
- In sede di legittimità, il motivo che censura l'erronea interpretazione dello statuto e la sussunzione delle attività previste nelle categorie normative può essere fondato quando il giudice di merito abbia esteso oltre il dato letterale il perimetro delle attività ammesse.
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