Ordinanza n. 11/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione n. 1272 del 12.11.2025 con cui la ASM ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato di durata annuale di 1 posto nel profilo di Dirigente - Ruolo Amministrativo; - dell'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Dirigente - Ruolo Amministrativo, con competenze specifiche e documentata esperienza almeno quinquennale in materia di Privacy, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nella parte in cui prevede, per l'ammissione alla procedura, nella parte in cui prevede all'art. 2 fra i requisiti di partecipazione il possesso del seguente requisito di ammissione: "comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in materia di Privacy, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". - se ed in quanto lesivi, di ogni altro atto presupposto, ivi compresa la nota prot. n. 40303 del 5.9.2025 del Dirigente responsabile della SSD URP - Comunicazione - Ufficio Stampa - Privacy nonché della nota prot. n. 42405 del 18.9.2025. - di ogni altro atto istruttorio, connesso e consequenziale, anche ignoto, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione e avviso di concorso pubblico per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura annuale di un posto di dirigente del ruolo amministrativo, nella parte in cui richiede almeno cinque anni di esperienza professionale in materia di Privacy, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione e l’avviso con cui l’Azienda sanitaria di Matera ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno, per un posto di dirigente del ruolo amministrativo. La contestazione principale riguarda il requisito di partecipazione consistente nella comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in materia di Privacy, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ritenuto lesivo della possibilità di partecipare alla procedura. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, atti presupposti e istruttori, comprese alcune note dirigenziali. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto non riferito a un requisito di partecipazione, e quindi non avente a oggetto una clausola immediatamente escludente.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso fosse privo di consistenza cautelare, richiamando l’orientamento secondo cui, nei concorsi per posti a tempo determinato, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, purché essi siano coerenti con la professionalità richiesta per il posto. Nel caso concreto, il requisito dell’esperienza almeno quinquennale nelle materie indicate è stato ritenuto coerente con l’incarico dirigenziale e giustificato anche dall’esigenza dell’Azienda di avvalersi di personale già formato e immediatamente operativo, in considerazione della durata annuale dell’incarico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riguardava una clausola immediatamente escludente. È stato inoltre escluso, allo stato, il periculum in mora, non risultando provato l’effettivo avvio della procedura concorsuale; la ricorrente è stata ritenuta in condizione di riproporre l’istanza cautelare qualora sopravvengano i relativi presupposti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata rigettata per difetto sia del fumus boni iuris sia, allo stato, del periculum in mora.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici per incarichi a tempo determinato l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, purché tali requisiti siano coerenti con la professionalità richiesta per il posto da ricoprire.
- La limitata durata dell’incarico a tempo determinato può giustificare la previsione di requisiti professionali diretti ad assicurare la disponibilità di personale già formato e immediatamente operativo.
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione dell’effettivo avvio della procedura concorsuale impedisce, allo stato, di ritenere sussistente il periculum in mora; l’istanza può tuttavia essere riproposta se intervengono elementi nuovi che ne comprovino i presupposti.
- Una censura non riferita a un requisito di partecipazione non è qualificabile come impugnazione di una clausola immediatamente escludente e può essere dichiarata inammissibile quando sia proposta come tale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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