Direttiva 2007/74
Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva sostituisce la direttiva 69/169/CEE e armonizza le franchigie fiscali per le merci importate dai viaggiatori provenienti da paesi terzi, al fine di evitare la doppia imposizione e mantenere un regime di esenzione per importazioni non commerciali. Fissa soglie monetarie, limiti quantitativi per tabacco, alcol, vino, birra e carburante, oltre a regole particolari per minori, lavoratori frontalieri e residenti di zone di confine. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità in alcune ipotesi, ma devono recepire le disposizioni sostanziali entro il 1º dicembre 2008.
Esenzione da IVA e accise per le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da paesi terzi o territori extra-IVA/accise, con soglie monetarie e limiti quantitativi armonizzati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni non commerciali di merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da un paese terzo o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o accise, come definiti dall’articolo 3. Copre i viaggiatori aerei, via mare e gli altri viaggiatori, con regole specifiche per transiti, minori, residenti in zona di frontiera, lavoratori frontalieri e personale dei mezzi di trasporto. Sono previste esclusioni o regimi particolari per l’aviazione privata da diporto e la navigazione privata da diporto, per i minori sotto i 17 anni rispetto a tabacco e alcol, e per taluni casi di Monaco, San Marino e Isola di Man secondo i rinvii e le precisazioni dell’articolo 3.
Esenzione dall’IVA e dalle accise per merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
La direttiva sostituisce il previgente sistema della direttiva 69/169/CEE e mira a mantenere un regime armonizzato di franchigia fiscale per le importazioni non commerciali effettuate dai viaggiatori nei propri bagagli personali. La ratio è duplice: evitare la doppia imposizione e consentire esenzioni quando non vi sia esigenza di tutela dell’economia interna, tenendo conto delle mutate condizioni di mercato, dell’allargamento dell’Unione e della necessità di semplificazione normativa.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le merci importate nel bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo o da territori nei quali non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o accise, secondo le definizioni dell’articolo 3. In caso di viaggio con transito in paese terzo o partenza da determinati territori, la direttiva si applica solo se il viaggiatore non dimostra che le merci sono state acquistate a regime fiscale interno e non hanno beneficiato di rimborso di IVA o accise; il sorvolo senza atterraggio non costituisce transito.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 delimita i concetti chiave: "paese terzo", "territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise", "viaggiatori aerei", "viaggiatori via mare", "aviazione privata da diporto", "navigazione privata da diporto", "zona di frontiera" e "lavoratore frontaliero". Sono inoltre richiamati regimi particolari che incidono sulla qualificazione di Monaco, San Marino e Isola di Man ai fini dell’applicazione della direttiva.
Principio generale di esenzione e requisiti della natura non commerciale
Gli Stati membri devono esentare dall’IVA e dalle accise le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori entro soglie monetarie o limiti quantitativi, purché si tratti di importazioni non commerciali (articolo 4). Il bagaglio personale comprende anche i bagagli registrati e successivamente presentati al servizio doganale, se correttamente registrati alla partenza; il carburante diverso da quello espressamente regolato non rientra in tale nozione (articolo 5). Le importazioni sono non commerciali solo se occasionali e riguardano esclusivamente merci per uso personale o familiare, o destinate a regali, senza indici di finalità commerciale (articolo 6).
Soglie monetarie
Per le merci non soggette a limiti quantitativi, l’articolo 7 fissa una soglia generale di 300 EUR per persona; per i viaggiatori aerei e via mare la soglia sale a 430 EUR. Gli Stati membri possono ridurre la soglia per i minori di 15 anni, ma non sotto 150 EUR. Il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso per fruire indebitamente della franchigia, mentre non si computano il valore del bagaglio temporaneamente importato o reimportato e quello dei medicinali destinati alle necessità personali.
Prodotti del tabacco
L’articolo 8 mantiene un sistema di limiti quantitativi differenziati: 200 o 40 sigarette, 100 o 20 sigaretti, 50 o 10 sigari, 250 g o 50 g di tabacco da fumare. Gli Stati membri possono applicare i limiti inferiori ai viaggiatori non aerei; l’Austria beneficia di una deroga specifica per i viaggiatori provenienti direttamente dall’enclave svizzera di Samnauntal. È ammessa la combinazione dei diversi prodotti, purché la somma delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.
Alcol, vino, birra e limite di età
L’articolo 9 esenta 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo superiore a 22 % vol, oppure di alcol etilico non denaturato almeno all’80 % vol, e 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo non superiore a 22 % vol. In aggiunta, sono esenti 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra. Anche in questo caso è ammessa la combinazione delle categorie entro il tetto complessivo del 100 %. L’articolo 10 esclude tali esenzioni per i viaggiatori di età inferiore a 17 anni.
Carburante e coordinamento con la soglia monetaria
L’articolo 11 esenta, per qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio normale e fino a 10 litri di carburante in contenitore portatile. L’articolo 12 precisa che il valore dei prodotti del tabacco, delle bevande alcoliche, del vino, della birra e del carburante non si somma al fine del calcolo della soglia monetaria generale di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Casi particolari: zone di frontiera, frontalieri e personale di trasporto
L’articolo 13 consente agli Stati membri di ridurre soglie monetarie e/o limiti quantitativi per residenti nella zona di frontiera, lavoratori frontalieri e personale dei mezzi di trasporto impiegati in viaggi da paesi terzi o da territori extra-IVA/accise. La restrizione non si applica se il viaggiatore prova di recarsi oltre la zona di frontiera dello Stato membro o di non rientrare dalla zona di frontiera del paese terzo confinante; resta però applicabile ai frontalieri e al personale di trasporto quando importano merci nell’esercizio della loro attività.
Facoltà di non riscossione per importi esigui
L’articolo 14 autorizza gli Stati membri a non riscuotere IVA o accise quando l’imposta dovuta non supera 10 EUR, lasciando quindi un margine di discrezionalità in favore delle amministrazioni nazionali.
Conversione in euro, arrotondamenti e stabilità delle soglie
Per gli Stati che non adottano l’euro, l’articolo 15 prevede un meccanismo di conversione annuale in valuta nazionale sulla base dei tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale e applicabili dal 1º gennaio successivo. Sono consentiti arrotondamenti entro 5 EUR e, in presenza di variazioni inferiori al 5 % o di una riduzione dell’esenzione, il mantenimento delle soglie vigenti.
Obblighi di recepimento, abrogazione della direttiva 69/169/CEE e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 15 con effetto dal 1º dicembre 2008, comunicandole senza indugio alla Commissione e indicando un riferimento alla direttiva nei testi nazionali (articolo 19). La direttiva 69/169/CEE è abrogata e sostituita con effetto dal 1º dicembre 2008 (articolo 18). La nuova direttiva entra in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si applica dal 1º dicembre 2008 e l’articolo 17 decorre dal 1º gennaio 2008 (articolo 20).
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e ambito soggettivo-oggettivo
L’articolo 1 disciplina l’esenzione da IVA e accise per le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da un paese terzo o da territori extra-IVA/accise. L’articolo 2 chiarisce che, se il viaggio comporta transito in un paese terzo o partenza da tali territori, la direttiva si applica solo se il viaggiatore non prova che le merci sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non hanno beneficiato di rimborsi. Il sorvolo senza atterraggio non è considerato transito.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, "paese terzo", "territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise", "viaggiatori aerei" e "viaggiatori via mare", "aviazione privata da diporto", "navigazione privata da diporto", "zona di frontiera" e "lavoratore frontaliero". Sono richiamati accordi specifici per Monaco, San Marino e Isola di Man, con effetti limitati sulla qualificazione di tali territori ai fini della direttiva.
Principio generale di esenzione per importazioni non commerciali
L’articolo 4 impone agli Stati membri di esentare dall’IVA e dalle accise le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, nei limiti di soglie monetarie o quantitativi, purché le importazioni abbiano natura non commerciale. L’articolo 5 precisa il concetto di bagaglio personale, includendo anche i bagagli registrati come bagaglio appresso, e escludendo il carburante diverso da quello disciplinato dall’articolo 11. L’articolo 6 qualifica come non commerciali importazioni occasionali destinate all’uso personale o familiare o a regali, purché natura e quantità non ne rivelino la finalità commerciale.
Soglie monetarie
L’articolo 7 stabilisce una soglia generale di 300 EUR per persona per le merci non contemplate nella sezione sui limiti quantitativi; per viaggiatori aerei e via mare la soglia è di 430 EUR. Gli Stati membri possono ridurre la soglia per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni, ma non sotto 150 EUR. Non si fraziona il valore dei singoli articoli e non si considera il valore del bagaglio personale temporaneamente importato o reimportato, né quello dei medicinali per necessità personali.
Limiti quantitativi per i prodotti del tabacco
L’articolo 8 prevede l’esenzione per 200 o 40 sigarette, 100 o 20 sigaretti, 50 o 10 sigari, 250 g o 50 g di tabacco da fumare, secondo il limite superiore o inferiore applicato. Gli Stati membri possono riservare i limiti inferiori ai viaggiatori non aerei. L’Austria può applicare una deroga specifica per i viaggi diretti dall’enclave svizzera di Samnauntal. È possibile combinare i prodotti purché la somma delle percentuali dei massimali non superi il 100 %.
Limiti quantitativi per alcol, vino e birra
L’articolo 9 esenta 1 litro di alcol e bevande alcoliche con titolo superiore a 22 % vol, o di alcol etilico non denaturato almeno all’80 % vol, e 2 litri di alcol e bevande con titolo non superiore a 22 % vol. Inoltre esenta 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra. Anche qui è ammessa la combinazione tra le categorie di prodotti alcolici entro il limite del 100 % complessivo.
Limiti soggettivi per età e carburante
L’articolo 10 esclude l’applicazione delle esenzioni per tabacco e alcol ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni. L’articolo 11 esenta il carburante contenuto nel serbatoio normale del mezzo di trasporto e fino a 10 litri di carburante in contenitore portatile. L’articolo 12 stabilisce che il valore delle merci di cui agli articoli 8, 9 e 11 non si computa ai fini della soglia monetaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Casi particolari: frontiera, frontalieri e personale di trasporto
L’articolo 13 consente agli Stati membri di ridurre soglie monetarie e/o limiti quantitativi per residenti nella zona di frontiera, lavoratori frontalieri e personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da paesi terzi o da territori extra-IVA/accise. La deroga non si applica se il viaggiatore dimostra di recarsi oltre la zona di frontiera dello Stato membro o di non rientrare dalla zona di frontiera del paese terzo confinante; resta però applicabile ai frontalieri e al personale di trasporto quando importano merci nell’esercizio del lavoro.
Facoltà di esenzione per imposta irrisoria
L’articolo 14 consente agli Stati membri di non applicare IVA o accise quando l’importo dell’imposta dovuta non supera 10 EUR.
Conversione in valuta nazionale e arrotondamenti
L’articolo 15 disciplina la conversione annuale in moneta nazionale degli importi espressi in euro, sulla base dei tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e applicabili dal 1º gennaio dell’anno successivo. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti entro 5 EUR e, in certi casi, mantenere invariata la soglia se la variazione derivante dalla conversione è inferiore al 5 % o se comporterebbe una riduzione dell’esenzione.
Relazione della Commissione, abrogazione e recepimento
L’articolo 16 impone alla Commissione una relazione al Consiglio ogni quattro anni, a partire dal 2012, con eventuale proposta di modifica. L’articolo 18 abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE dal 1º dicembre 2008. L’articolo 19 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 15 con effetto dal 1º dicembre 2008 e di comunicarle alla Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 20 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º dicembre 2008. L’articolo 17, che modifica la direttiva 69/169/CEE, si applica dal 1º gennaio 2008. L’articolo 21 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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