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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24461/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lipari era stato condannato per appropriazione indebita di circa 26.000 euro quale amministratore di un condominio. Ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo sostenendo che il reato si era consumato alla data della cessazione della sua carica (14/06/2013) e che, pertanto, il termine di prescrizione era già maturato prima della sentenza impugnata. Ha contestato altresì la mancata declaratoria di prescrizione e ha lamentato il vizio di motivazione per l'omessa risposta della Corte alla richiesta difensiva di dichiarare estinto il reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel caso di appropriazione indebita di somme relative a un condominio commessa da chi ne sia stato amministratore, il reato si consuma al momento della cessazione della carica (atteso che solo allora si verifica con certezza l'interversione del possesso). Dalla cessazione dell'incarico (14/06/2013) è quindi decorso il termine di prescrizione che, considerata l'esclusione della recidiva qualificata e tenuto conto di un periodo di sospensione di 63 giorni tra udienze, è maturato al 15/02/2021, cioè prima della sentenza impugnata. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336

    Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336

    Affermata la regola che, in caso di appropriazione indebita commessa da un amministratore di condominio, il reato si consuma al momento della cessazione della carica, poiché solo allora si verifica con certezza l'interversione del possesso

  • Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199

    Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199

    Conferma che la consumazione dell'appropriazione indebita da parte dell'amministratore di condominio si verifica con la cessazione dell'incarico, orientando la decorrenza del termine di prescrizione a partire da tale momento

Massime di principio

  • Nel caso di appropriazione indebita di somme relative a un condominio commessa da chi ne sia stato amministratore, la consumazione del reato va individuata al momento della cessazione della carica: la prescrizione decorre da tale data e non dal momento in cui la condotta viene denunciata o accertata.
  • La difesa deve sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e richiederne la declaratoria; la Corte è tenuta a valutare e motivare espressamente tale questione, altrimenti la omissione può determinare l'annullamento.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre tener conto di eventuali sospensioni dei termini processuali (es. rinvii/udienze), nonché delle condizioni che possono modificare la durata della prescrizione (es. recidiva): questi elementi possono determinare l'esito della valutazione sulla estinzione del reato per prescrizione.
  • Se alla data della sentenza di merito il termine di prescrizione è già maturato, il giudice della legittimità può annullare la condanna senza rinvio per estinzione del reato.

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