Sentenza n. 6313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro l'archiviazione della domanda di contributo regionale per l'acquisto e il recupero di un alloggio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva impugnato l'archiviazione della domanda di contributo di complessivi 17.500 euro, disposta dalla BCC Financing s.p.a. in attuazione della delega contenuta nella convenzione con la Regione, sul presupposto che l'immobile avesse una superficie utile complessiva superiore a 240 mq e fosse quindi qualificabile come abitazione di lusso. In appello ha dedotto: 1) violazione degli artt. 17 e 19 del d.P.Reg. n. 144/2016, poiché gli era stato assegnato un termine di dieci giorni, anziché di quindici, per presentare osservazioni nel procedimento di archiviazione, con lesione delle garanzie partecipative; 2) erronea interpretazione e applicazione della nozione di superficie utile, sostenendo che dovessero essere escluse dal computo tutte le superfici accessorie secondo la disciplina edilizia, con conseguente superficie utile di 178,38 mq e ammissione al contributo, anziché la superficie superiore a 240 mq, determinata dall'Amministrazione in 307 mq e poi in 327 mq dopo i lavori; 3) erroneità della condanna alle spese disposta dal TAR, anche in considerazione della novità della questione giuridica.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la violazione del termine regolamentare di quindici giorni, sostituito da un termine di dieci giorni, non fosse sufficiente a determinare l'illegittimità dell'archiviazione, poiché l'appellante non aveva dimostrato una concreta lesione del diritto di partecipazione. Egli aveva comunque presentato osservazioni, sostanzialmente coincidenti con le censure poi formulate in giudizio, alle quali l'istituto procedente aveva fornito adeguato riscontro nel provvedimento finale; le contestazioni svolte in appello sono state giudicate generiche e meramente formalistiche. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto applicabile la nozione di superficie utile complessiva prevista dall'art. 6 del d.m. n. 1072/1969, richiamato dalla normativa regionale, secondo cui sono escluse dal computo soltanto le superfici espressamente indicate: balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Non possono essere estese analogicamente le esclusioni previste da discipline edilizie o urbanistiche aventi diversa ratio. Devono quindi essere computate anche altre superfici accessorie non espressamente escluse, quali lavanderie, androni, porticati liberi e verande, in quanto concorrono a qualificare l'immobile come abitazione di lusso; rileva l'utilizzabilità concreta degli ambienti e non la loro effettiva abitabilità. Il terzo motivo è stato respinto perché il TAR aveva correttamente applicato il principio della soccombenza. Le spese del giudizio d'appello sono state tuttavia integralmente compensate, in ragione della novità della questione. È stata accolta l'istanza di oscuramento dei dati identificativi e personali dell'interessato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, l.r. n. 1/2016
gli immobili oggetto di finanziamento o contributo non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072
La legge regionale subordina il riconoscimento del contributo all'assenza, nell'immobile, delle caratteristiche di lusso definite dal d.m. n. 1072/1969.
art. 2, comma 1, lett. c), d.P.Reg. n. 144/2016
si considera alloggio di lusso l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072
Il regolamento regionale recepisce la definizione di abitazione di lusso contenuta nel decreto ministeriale.
art. 6 d.m. n. 1072/1969
le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
L'elenco delle superfici escluse dal computo della superficie utile complessiva è tassativo; non sono ammesse estensioni analogiche fondate su diverse nozioni edilizie di superficie accessoria.
artt. 17 e 19 d.P.Reg. n. 144/2016
Prevedono un termine di quindici giorni per l'apporto partecipativo dell'interessato; la sua riduzione non determina illegittimità in assenza di prova di una concreta lesione delle garanzie partecipative.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte con il motivo relativo alla motivazione e alla determinazione della superficie utile; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento finale.
art. 26 c.p.a.
La condanna alle spese del primo grado è stata ritenuta corretta in applicazione del principio della soccombenza; le spese d'appello sono state compensate per la novità della questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando la diffusione possa ledere i diritti o la dignità dell'interessato; nel caso concreto sono stati oscurati i dati relativi al proprietario dell'immobile.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale subordina l'erogazione di un contributo all'assenza di caratteristiche di lusso, il riferimento normativo alla superficie utile complessiva dell'abitazione deve essere interpretato secondo la specifica disciplina richiamata dalla normativa contributiva e non secondo nozioni di superficie utile o accessoria proprie di discipline edilizie o urbanistiche aventi diversa finalità.
- Ai fini dell'art. 6 del d.m. n. 1072/1969, le sole superfici escluse dal calcolo della superficie utile complessiva sono quelle espressamente indicate dalla disposizione, ossia balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina; l'elencazione non può essere estesa analogicamente ad altri vani o spazi qualificati come accessori da fonti diverse.
- Nella verifica della superficie utile complessiva rilevante per qualificare un'abitazione come di lusso assume rilievo l'utilizzabilità concreta degli ambienti e la loro potenzialità abitativa, anche a prescindere dalla formale qualificazione o dall'effettiva abitabilità secondo la disciplina edilizia.
- La violazione del termine assegnato per la partecipazione procedimentale non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento conclusivo: il ricorrente deve dimostrare una concreta lesione del proprio diritto di interlocuzione e non può limitarsi a una censura formalistica quando abbia comunque presentato osservazioni esaminate dall'amministrazione.
- In appello, la censura relativa alla lesione della partecipazione procedimentale non è idonea a superare la motivazione della sentenza di primo grado se viene formulata in termini generici e non dimostra quali apporti partecipativi siano stati effettivamente impediti o non considerati.
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