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Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 27/2024 - RG n. 439/2023, pubblicata in data 06/02/2024, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Carsana, notificata in data 17.08.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania del 22 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202501299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 agosto 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione e all'accredito della Carta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. A fronte della mancata esecuzione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque non giustificata alla luce della nomina del commissario ad acta, della complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, del coinvolgimento di più strutture e soggetti, dell'eccezionale mole del contenzioso seriale e della natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione della pronuncia, nominare un commissario ad acta e applicare, al ricorrere dei presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, tra cui la sufficienza della nomina del commissario ad acta, la complessità dell'adempimento e specifiche difficoltà organizzative e finanziarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale e rileva ai fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto dell'obbligo di esecuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che, nei confronti della pubblica amministrazione, l'astreinte non è esclusa in astratto, ma può essere negata anche per ulteriori ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità, tenendo conto delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una prestazione economica, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un nuovo termine e di adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territoriale.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, ma non deve essere disposta quando la nomina del commissario ad acta costituisca rimedio adeguato e ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alla complessità dell'adempimento, ai vincoli organizzativi e finanziari e alla natura dell'obbligazione.
  • La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di una pluralità di strutture amministrative e soggetti esterni, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale della prestazione possono costituire ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione statale obbligata all'esecuzione, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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