Cassazione Penale, Ordinanza n. 18337/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge, sostenendo che la pena sarebbe stata determinata senza accertare l'entità del principio attivo della sostanza detenuta e che tale omissione avrebbe inciso sulla formazione della volontà di aderire al patteggiamento. La censura, quindi, mirava a contestare il procedimento di determinazione della pena e il percorso valutativo presupposto all'accordo, non uno dei vizi tipici deducibili contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure prospettate non rientrano tra i motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, il ricorso non denunciava vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata applicata la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
artt. 444 e ss. cod.proc.pen.
richiamato come base del patteggiamento, quale rito speciale definito su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
indica i soli motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice del reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità oggetto di patteggiamento
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità richiede l'assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
- La sentenza di patteggiamento ha struttura negoziale: la motivazione può essere essenziale e non deve ripercorrere un accertamento pieno dei fatti, perché l'imputato rinuncia alla contestazione probatoria dell'accusa.
- Le censure relative alla quantificazione della pena o alla mancata verifica di elementi fattuali del reato, se non si traducono in illegalità della pena o in uno dei vizi tipizzati, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte provvede de plano e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
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