Sentenza n. 1038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione II, n. 947 del 10 novembre 2022, resa inter partes, concernente un diniego di sanatoria di alcuni locali accessori ad una serra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria relativo a quattro locali accessori interrati realizzati a servizio di una serra
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stato impugnato il diniego comunale, comunicato mediante richiamo per relationem al parere negativo della Soprintendenza, relativo a un'istanza di accertamento di conformità per quattro locali accessori totalmente interrati realizzati in fregio a una serra. Il ricorrente aveva dedotto l'insussistenza della necessità dell'autorizzazione paesaggistica, il difetto di motivazione del parere soprintendentizio, l'omessa o insufficiente istruttoria e il difetto di motivazione del provvedimento comunale, nonché la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il Comune aveva valorizzato un contributo consultivo ritenuto non necessario. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo necessaria la dimostrazione della legittimità e della consistenza originaria della serra e affermando che soltanto le opere interne o interrate prive di alterazione dell'aspetto esteriore sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica. In appello sono stati dedotti omessa pronuncia sui motivi di primo grado, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento dei fatti, ultrapetizione, violazione delle garanzie costituzionali del processo e riproposizione dei motivi non esaminati dal TAR. L'appellante ha poi dichiarato espressamente e motivatamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi d'appello né la legittimità del diniego di sanatoria, perché la dichiarazione espressa e motivata dell'appellante ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Richiamando gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., il Collegio ha dichiarato l'appello improcedibile e ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente all'esito processuale. Le spese del grado sono state compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti. Ai fini del contributo unificato, l'appellante è stato considerato soccombente nel grado.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La dichiarazione motivata della parte circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione rileva ai fini della definizione del giudizio senza esame del merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale norma di riferimento per la rinuncia o per la definizione del giudizio in presenza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa da remoto.
art. 2 e punto A.1 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Il TAR, la cui sentenza è stata confermata quanto all'esito processuale, aveva richiamato tali disposizioni per affermare l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica delle opere interne o interrate che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici.
art. 3 e punto B.4 dell'allegato B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Il TAR aveva richiamato tali disposizioni per affermare l'assoggettamento al procedimento autorizzatorio semplificato degli interventi che alterano l'aspetto esteriore degli edifici.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa e motivata della parte appellante di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile l'appello, impedendo l'esame dei motivi di gravame e delle questioni di merito.
- Quando l'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado resta ferma quanto all'esito del giudizio, senza che il giudice d'appello debba pronunciarsi sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
- Ai fini della regolazione del contributo unificato, la parte appellante che determina la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse è considerata soccombente nel relativo grado, anche se le spese di lite sono compensate.
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