Cassazione Civile, Ordinanza n. 34044/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte dirette (IRES e IRAP) e IVA, irrogando sanzioni e accessori, a seguito di una verifica fiscale che aveva contestato l’esistenza, la certezza e l’inerenza di alcuni costi: spese di sponsorizzazione per eventi sportivi, provvigioni corrisposte ad agenti operanti a Cuba e un’ulteriore sponsorizzazione verso una scuderia automobilistica. La CTR aveva riformato la decisione favorevole alla società resa in primo grado, ritenendo indeducibili i costi e indetraibile l’IVA. In cassazione la società ha proposto sette motivi: (1) violazione delle norme IVA sull’inerenza, con riferimento alla sponsorizzazione verso la scuderia, ritenuta non inerente sulla base degli atti acquisiti in appello; (2) e (3) violazione delle norme sulla motivazione dell’accertamento e sul diritto di difesa del contribuente, sostenendo che l’atto fosse carente di motivazione e che l’Ufficio avrebbe dovuto mettere la società in condizione di conoscere le fonti poste a base della verifica; (4) profili sovrapposti al secondo motivo, con richiamo anche all’onere della prova; (5) errata applicazione della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, invocando la presunzione di inerenza e congruità entro il limite normativo; (6) violazione della norma sull’accertamento parziale, assumendo che esso richiederebbe elementi certi e non mere presunzioni; (7) nullità della sentenza per omesso esame della questione sanzionatoria e violazione delle norme del d.lgs. 472/1997, con motivo formulato in modo promiscuo e poco specifico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla non inerenza dei costi perché la CTR aveva compiuto accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione nei termini proposti; ha confermato che, in caso di contestazione dell’Amministrazione, incombe sul contribuente la prova dell’esistenza, natura e destinazione dei costi all’attività d’impresa; ha giudicato infondate le doglianze sulla motivazione dell’atto impositivo e sul preteso obbligo di preventiva interlocuzione, richiamando la giurisprudenza UE e di legittimità secondo cui il diritto di difesa è garantito solo nei limiti in cui l’accesso agli elementi sia strumentale alla difesa stessa e l’onere di dimostrarlo grava sul contribuente; ha escluso l’applicabilità favorevole della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive perché, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che i pagamenti non erano finalizzati alla promozione dell’immagine o dei prodotti della contribuente e che parte degli importi risultava restituita per vantaggi fiscali illeciti; ha ribadito che l’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 è solo uno strumento procedurale e può fondarsi anche su elementi presuntivi; ha infine dichiarato inammissibile il settimo motivo per cumulo eterogeneo di censure e difetto di specificità. Il ricorso è quindi stato respinto e le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la deducibilità/detraibilità richiede l’inerenza del costo all’attività d’impresa, accertata in fatto dal giudice di merito.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente in combinazione con altre norme, senza accoglimento delle censure.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che nell’accertamento parziale sono utilizzabili elementi presuntivi.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell’atto, ma ritenuto non decisivo alla luce della motivazione dell’accertamento e del quadro giurisprudenziale.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude la violazione del diritto di difesa per difetto di specifica dimostrazione del pregiudizio difensivo.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È uno strumento procedurale di accertamento parziale, non un metodo autonomo di accertamento; può fondarsi su presunzioni ed è soggetto alle regole degli artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973 e 54 e 55 d.P.R. 633/1972.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di motivazione dell’atto, senza accoglimento della censura.
art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di presupposti dell’accertamento, ma la Corte non accoglie la doglianza.
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La presunzione assoluta di inerenza e congruità opera solo per sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche quando il corrispettivo sia destinato alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e vi sia una specifica attività del beneficiario; nel caso concreto tali presupposti mancavano.
art. 74, comma 2, TUIR
Richiamato dalla ricorrente in connessione alla disciplina delle sponsorizzazioni, ma il motivo è stato respinto.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come base dell’indeducibilità del costo non sufficientemente documentato, non giustificato e non inerente.
artt. 7, 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati nel motivo sulle sanzioni, dichiarato inammissibile per difetto di specificità e cumulo eterogeneo di censure.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per veicolare censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; la Corte rileva l’inammissibilità del motivo formulato in modo promiscuo.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente sul diritto di difesa, ma la censura è stata respinta.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza UE che ammette limitazioni al diritto di difesa in ambito tributario.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, il contribuente deve provare che il costo sia inerente all’attività d’impresa, ossia riferibile all’esercizio dell’impresa e non a sfere estranee; non basta allegare una generica utilità, anche solo potenziale o indiretta.
- Quando l’Amministrazione contesta la deducibilità di un costo, grava sul contribuente l’onere di dimostrarne l’esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione del reddito.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto: se la censura mira solo a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie sotto la veste formale di violazione di legge, essa è inammissibile o infondata.
- In materia di motivazione degli atti impositivi e di diritto di difesa del contribuente, l’accesso alle informazioni sottostanti l’atto è dovuto solo se quelle informazioni siano concretamente strumentali alla difesa; il contribuente deve indicare in che modo la loro tempestiva conoscenza avrebbe potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
- La disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive opera solo se ricorrono i presupposti previsti dalla norma: erogazione a favore di soggetti sportivi dilettantistici, finalizzazione alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e specifica attività del beneficiario; in mancanza, si applicano le regole ordinarie sull’inerenza.
- L’accertamento parziale è una modalità procedurale di sollecita emersione della materia imponibile e non un autonomo metodo di accertamento: può fondarsi anche su presunzioni, nel rispetto delle regole generali dell’accertamento tributario.
- Il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, senza specifica riproduzione e individuazione dei fatti decisivi, è inammissibile.
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