Cassazione Penale, Sentenza n. 33709/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 186, 187 e 222 d.lgs. n. 285/1992, 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.) in relazione all'applicazione, senza adeguata motivazione, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente deduce che il G.U.P. non ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 e della giurisprudenza di legittimità che impone una motivazione puntuale quando si opti per la revoca anziché per la sospensione, nonostante il Prefetto avesse già disposto la sospensione della patente per 2 anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Ha annullato la parte della sentenza che aveva disposto la revoca, ritenendo assente la motivazione richiesta dalla giurisprudenza (in particolare rispetto ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s.), e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari in diversa composizione per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della revoca della patente. Motivazione semplificata applicata in quanto i principi sono già consolidati.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma su cui si è basato il patteggiamento applicato dal G.U.P.; il decreto di patteggiamento può prevedere pene ed eventuali misure accessorie, ma richiede motivazione adeguata se si dispone la revoca della patente.
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale, reato per il quale l'imputato è stato condannato tramite patteggiamento.
art. 186 d.lgs. n. 285/1992
Norma sul guida in stato di ebbrezza; richiamata nel motivo per contestare l'applicazione della revoca in assenza di guida in stato di ebbrezza.
art. 187 d.lgs. n. 285/1992
Norma sulla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; richiamata per evidenziare che nel caso non era configurabile tale aggravante.
art. 222 d.lgs. n. 285/1992
Norma relativa alle sanzioni amministrative accessorie (revoca/sospensione della patente); invocata nel ricorso come normativa di riferimento per la legittimità della revoca.
art. 218, comma 2 cod. strada
Richiamato dalla Corte come parametro da cui il giudice deve desumere e motivare il carattere "altamente pericoloso" della condotta quando sceglie la revoca anziché la sospensione.
111 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali relativi al giusto processo e alla motivazione delle decisioni giudiziarie; invocata nel ricorso in relazione all'obbligo di adeguata motivazione.
125 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione a principi processuali (il testo non specifica una lettura puntuale), usato per sostenere la violazione delle garanzie procedurali connesse alla misura accessoria.
Corte costituzionale, sentenza n. 88/2019
Giurisprudenza costituzionale che ha stabilito l'obbligo di motivare adeguatamente la revoca della patente quando mancano le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; la Cassazione l'ha richiamata come parametro vincolante.
Massime di principio
- Quando il giudice impone la revoca della patente per reati stradali in assenza delle aggravanti di alcool o droga, deve motivare specificamente, con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2 c.d.s., perché il comportamento è "altamente pericoloso"; generiche formule come "gravità della condotta" sono insufficienti.
- La revoca della patente è una sanzione più afflittiva rispetto alla sospensione; la scelta tra le due richiede una valutazione concreta della gravità della violazione e del pericolo per la circolazione.
- Il fatto che l'autorità amministrativa (Prefetto) abbia gia disposto la sospensione è rilevante ma non automaticamente ostativo rispetto alla valutazione del giudice: il giudice deve comunque motivare la revoca se la decide.
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'applicazione di misure accessorie richiede motivazione e può essere soggetta a sindacato di legittimità; la Cassazione può annullare la sola parte relativa alla misura accessoria e rinviare per nuovo esame.
- Se la motivazione risulta mancante o apodittica, la Cassazione tende ad annullare e rinviare la questione – spesso in diversa composizione – per preservare il diritto di difesa e l'esame concreto dei parametri legislativi.
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