Cassazione Civile, Ordinanza n. 33238/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una scissione societaria parziale deliberata in epoca anteriore al fallimento della società scissa. Il tribunale aveva dichiarato inefficace, nei confronti della massa dei creditori, l’atto di scissione con cui parte del patrimonio era stata trasferita alla società beneficiaria, ritenendo che l’operazione avesse arrecato pregiudizio alla par condicio creditorum per la sproporzione tra il valore effettivo del patrimonio assegnato e quello formalmente indicato. La corte d’appello ha invece ritenuto inammissibile la revocatoria fallimentare, qualificando la scissione come mera riorganizzazione interna priva di effetti traslativi in senso proprio. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2506, 2506-ter e 2506-quater c.c., nonché degli artt. 2502, 2503 e 2504 c.c. richiamati dall’art. 2503-ter c.c., sostenendo che la scissione parziale integra un vero atto traslativo, inserito in un fenomeno successorio a carattere universale o particolare; 2) violazione degli artt. 2503 e 2504-quater c.c. e 67 l. fall., deducendo che la revocatoria fallimentare ha funzione diversa dall’opposizione dei creditori e dall’azione risarcitoria previste dalla disciplina societaria e che, pertanto, l’azione revocatoria era ammissibile per reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, riuniti per connessione, ritenendoli fondati. Ha affermato che la scissione parziale ha natura effettivamente traslativa e che non vi sono ragioni per escludere l’ammissibilità della revocatoria fallimentare avverso l’atto di scissione, poiché tale azione, come la revocatoria ordinaria, mira alla sola inefficacia relativa dell’atto nei confronti dei creditori pregiudicati, senza incidere sulla validità della scissione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.
art. 67, 1° comma, n. 1, L.F.
È la base della revocatoria fallimentare esercitata dalla curatela per contestare l’atto di scissione ritenuto pregiudizievole per la massa dei creditori.
art. 66 l. fall.
È richiamato come norma che consente al curatore di esercitare l’azione revocatoria ordinaria nell’interesse della massa.
art. 2506 c.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per sostenere la natura traslativa della scissione societaria.
art. 2506-ter c.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione della scissione come mera riorganizzazione non traslativa.
art. 2506-quater c.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso per affermare che la scissione comporta attribuzioni patrimoniali rilevanti sul piano traslativo.
art. 2502 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulla fusione e scissione, in relazione al sistema di pubblicità e tutela dei creditori.
art. 2503 c.c.
Indicata come strumento di opposizione dei creditori sociali, distinto dalla revocatoria perché finalizzato a incidere sulla validità dell’operazione.
art. 2504 c.c.
Richiamato nel quadro normativo societario evocato dalla ricorrente per qualificare gli effetti dell’operazione.
art. 2503-ter c.c.
Norma di rinvio richiamata dalla ricorrente nel censurare la decisione d’appello.
art. 2504-quater c.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma distinta dalla revocatoria e collegata a rimedi diversi nella disciplina societaria.
art. 2504-septies c.c.
art. 2504-septies cod. civ. (applicabile "ratione temporis")
È la disciplina ritenuta applicabile nel tempo alla scissione e viene interpretata nel senso che la scissione parziale è fattispecie effettivamente traslativa e configurabile come successione a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria della resistente.
art. 12 direttiva 82/891/CEE
È interpretato, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della direttiva, nel senso che non osta all’azione pauliana dei creditori dopo la scissione, purché non si metta in discussione la validità dell’operazione.
artt. 21 e 22 direttiva 82/891/CEE
Richiamati dalla Corte di giustizia come disposizioni da coordinare con l’art. 12 per ammettere l’azione pauliana successiva alla scissione.
art. 19 direttiva 82/891/CEE
La previsione di nullità della scissione non impedisce l’esperibilità dell’azione pauliana che incida solo sull’opponibilità dell’atto ai creditori.
Massime di principio
- La scissione parziale di società ha natura effettivamente traslativa: il trasferimento di parte del patrimonio alla società beneficiaria integra una successione a titolo particolare nei rapporti interessati e non una mera modifica interna priva di effetti dispositivi.
- L’azione revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare, è ammissibile contro l’atto di scissione societaria quando miri soltanto a ottenerne l’inefficacia relativa nei confronti del creditore pregiudicato, senza incidere sulla validità dell’operazione.
- La tutela dei creditori nelle operazioni di scissione si articola su piani diversi: l’opposizione dei creditori è lo strumento per contestare la validità o impedire l’operazione, mentre la revocatoria è il rimedio successivo per rendere l’atto inopponibile ai creditori lesi.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, ciò che rileva non è l’etichetta societaria dell’operazione ma l’esistenza di un’attribuzione patrimoniale idonea a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
- L’interpretazione del diritto interno in materia di scissione deve coordinarsi con la giurisprudenza unionale, la quale ammette l’azione pauliana post-scissione purché non venga intaccata la validità dell’operazione societaria.
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