Cassazione Civile, Ordinanza n. 11148/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice ha agito per ottenere il riconoscimento, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, del diritto alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di inquadramento (operatore giudiziario B1). In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; in appello la decisione è stata riformata con rigetto integrale. Con il ricorso per cassazione la parte ha denunciato falsa applicazione di norme costituzionali, dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e del contratto integrativo 1998-2001 del Ministero della Giustizia, sostenendo di avere svolto di fatto funzioni proprie del cancelliere B3 presso l’ufficio del Giudice di Pace, dove sarebbero mancati i dipendenti formalmente previsti in pianta organica. La censura mirava, in sostanza, a contestare sia la valutazione di fatto sulla prevalenza delle mansioni superiori, sia l’interpretazione del contratto collettivo integrativo richiamato a fondamento della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha applicato l’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni superiori rileva solo se l’attribuzione dei compiti sia prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. La Corte ha condiviso l’accertamento di merito secondo cui la ricorrente non aveva provato tale prevalenza, essendosi limitata, al più, a svolgere occasionalmente alcune attività riconducibili al profilo superiore. Ha inoltre osservato che, per i contratti collettivi integrativi del pubblico impiego, non è consentita in cassazione una diretta denuncia di violazione e falsa applicazione del contratto, essendo invece possibile solo il controllo sul rispetto dei canoni legali di interpretazione e sulla sufficienza/non contraddittorietà della motivazione; profilo che la ricorrente non aveva specificamente dedotto, limitandosi a proporre una diversa interpretazione delle clausole. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Lo svolgimento di mansioni superiori sussiste solo quando l’attribuzione dei compiti propri di tali mansioni sia prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
La denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è ammessa per i contratti e accordi nazionali, non per i contratti integrativi.
artt. 1362 e ss. c.c.
Per i contratti collettivi integrativi il sindacato di legittimità è limitato al rispetto dei canoni legali di interpretazione contrattuale e alla coerenza della motivazione; non è consentita una rivalutazione interpretativa alternativa del contenuto delle clausole.
art. 360 c.p.c.
La ricorrente aveva formalmente evocato sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione, ma senza articolare specificamente un omesso esame di fatti decisivi o una reale censura motivazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, non basta lo svolgimento occasionale di attività riconducibili al profilo superiore: occorre la prova che tali compiti siano stati attribuiti in modo prevalente sul piano qualitativo, quantitativo e temporale.
- In cassazione non è censurabile come violazione di legge la sola divergenza tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, quando la doglianza riguarda un contratto collettivo integrativo e non si deduce la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
- Per i contratti collettivi integrativi del pubblico impiego il sindacato di legittimità è circoscritto al controllo del rispetto delle regole legali di interpretazione e della coerenza logico-motivazionale, non potendo la Corte sostituire la propria lettura del testo a quella del giudice di merito.
- L’accertamento di fatto circa la prevalenza o meno delle mansioni superiori appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non contraddittoria.
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