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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 21381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 che ha disconosciuto costi per Euro 1.580.603,43 relativi a fatture emesse dalle societa' (---) srl e (---) srl ritenute oggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo vizi procedurali (mancata applicazione del D.L. 16/2012 art.8, mancata allegazione del PVC, superamento dei termini di verifica, violazioni dello Statuto del contribuente) e ha chiesto che non fosse riconosciuta l'inesistenza delle operazioni in ragione di elementi probatori (acquisto materie prime, lavorazioni svolte, presenza di locali e dipendenti distinti). In diritto la controversia verte altresi' sulla qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti e sulla regolarita' del procedimento di verifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 2-5 ritenendoli infondati e notificato che la sentenza di appello aveva fornito motivazione adeguata; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi (1 e 6-9) per difetto di inquadramento tecnico, autosufficienza e perche' attinenti al merito probatorio non sindacabile in sede di legittimita'. Di conseguenza il ricorso e' stato respinto e la societa' condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 15.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Decreto Legge n.16 del 2012, articolo 8

    Invocato dal ricorrente come norma che subordinerebbe l'indeducibilita' di costi collegati a fatti penalmente rilevanti all'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto la censura mal inquadrata e sostanzialmente riconducibile a questioni di merito o di omessa motivazione non esaminabili in cassazione.

  • Legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), articolo 7

    Prevede il diritto del contribuente di conoscere le ragioni della verifica; la Corte ha richiamato il principio che i documenti richiamati nell'atto devono essere allegati solo se non gia' in legale conoscenza del contribuente.

  • Legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), articolo 10

    Richiamata nell'ambito delle censure sulla regolarita' della verifica e dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto le censure ripetizione di questioni gia' esaminate dal giudice di merito e infondate.

  • Legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), articolo 12, comma 5

    Fissa i termini di permanenza degli accertatori presso la sede del contribuente; la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui il termine di 30 giorni lavorativi si riferisce ai giorni di effettiva attivita' svolta presso la sede e non a giorni impiegati per attivita' in altri luoghi.

  • D.P.R. n.600 del 1983, articolo 42

    Richiamato in relazione all'obbligo di allegazione di documenti richiamati nell'atto amministrativo; la Corte ha precisato che l'obbligo si applica ai documenti non gia' conoscibili legalmente dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma di legittimita' usata per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha richiamato il vincolo di tassativita' e specificita' delle censure in cassazione, scartando motivi vaghi o in realtà riconducibili a omessa motivazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che lamentavano omissioni senza allegare o trascrivere nelle parti rilevanti i documenti dedotti in sede di merito (difetto di autosufficienza).

  • Codice di procedura civile, articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6

    Richiama il requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non contenevano copia o estratto delle parti rilevanti dei documenti o non consentivano l'immediata individuazione delle questioni.

  • Giurisprudenza citata (Cass. sez. 5, 4/7/2014, n. 15327)

    Sostenuta la regola secondo cui l'obbligo di allegazione dei documenti si applica solo per atti che non siano gia' in legale conoscenza del contribuente; la Corte ha seguito questo principio per respingere la censura sulla mancata allegazione del PVC.

  • Giurisprudenza citata (Cass. sent. n. 11878/2017 e sent. 23595/2011)

    Richiamate a supporto dell'interpretazione del computo dei termini della verifica (art.12 Statuto), confermando che si computano i soli giorni di effettiva attivita' presso la sede del contribuente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esamina in via principale questioni di diritto: i motivi di ricorso devono essere tassativi, specifici e autosufficienti; le contestazioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del merito sono inammissibili.
  • La mancata allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale di constatazione non e' automaticamente causa di nullita' se il contribuente era gia' in 'legale conoscenza' del contenuto del PVC; e' dunque necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio procedurale.
  • I termini di permanenza degli accertatori (art.12 Statuto del contribuente) si riferiscono ai giorni di effettiva attivita' svolta nella sede del contribuente, escludendo giorni impiegati in attivita' fuori sede.
  • Le censure basate su disposizioni introdotte successivamente (es. D.L. 16/2012 art.8) devono essere formulate chiaramente come questioni di diritto e non confuse con deduzioni di fatto; altrimenti possono essere rigettate per inquadramento sbagliato.
  • Per far valere in cassazione l'omesso esame di documenti decisivi e' necessario allegare le parti rilevanti di tali documenti e indicarne puntualmente la produzione e la contestazione in sede di merito (requisito di autosufficienza).
  • In controversie fiscali riguardanti fatture di operazioni 'inesistenti' la giurisprudenza ammette la ricostruzione sulla base di elementi indiziari che dimostrino l'unita' economica o l'uso di societa' interposte; il contribuente deve quindi controrebuttare con elementi probatori specifici, non generiche affermazioni.

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