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Sentenza

Sentenza n. 4475/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bio Sud Medical Systems S.r.l. il 27/3/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202214813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, determinazione della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 2023, relativi agli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e, successivamente, con motivi aggiunti, la determinazione della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 2023. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, dando atto di avere saldato quanto dovuto all’amministrazione in applicazione della normativa sopravvenuta richiamata nella memoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata dalla ricorrente in ragione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto all’amministrazione secondo la normativa sopravvenuta. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di una sopravvenienza, il ricorso può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
  • L’avvenuto adempimento dell’obbligazione posta a carico del ricorrente in applicazione di una normativa sopravvenuta può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti presupposti, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • In presenza dei presupposti derivanti dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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