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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza volta alla revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni.

Giustizia amministrativa202101990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente era stato destinatario della revoca del porto di fucile per uso caccia e, successivamente, del divieto di detenzione di armi, in relazione a fatti del 2008 sfociati in una condanna per lesioni personali, poi seguita da riabilitazione nel 2018. Dopo una precedente istanza non accolta, aveva chiesto nuovamente la revoca del divieto nel 2020, invocando la modifica dell'art. 43 t.u.l.p.s. e la circolare ministeriale del 12 settembre 2018. L'amministrazione aveva respinto l'istanza valorizzando, oltre ai precedenti penali, l'episodio del 2008, descritto come particolarmente violento, e un procedimento penale del 2017, poi archiviato, relativo a danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, sorto da una controversia su una servitù di passaggio. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 43 t.u.l.p.s., per mancata valutazione attuale del ravvedimento e applicazione sostanzialmente automatica del precedente regime ostativo; violazione della circolare ministeriale del 12 settembre 2018; eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto il diniego sarebbe stato fondato su un episodio risalente e non attuale; difetto di istruttoria e motivazione, per omessa valutazione della personalità, delle abitudini di vita, della carriera nei reparti speciali dell'Esercito e dell'esperienza nel maneggio delle armi. È stata inoltre contestata l'integrazione postuma della motivazione mediante i riferimenti alle vicende del 2017.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti. Il giudice ha ritenuto che la novella dell'art. 43, comma 2, t.u.l.p.s. abbia eliminato l'automatismo ostativo derivante dalla condanna seguita da riabilitazione, ma non abbia introdotto un automatismo favorevole né un diritto al rilascio o alla revoca del divieto. L'amministrazione conserva un potere discrezionale e cautelare, finalizzato alla prevenzione dell'abuso delle armi, e può formulare un giudizio prognostico particolarmente rigoroso sull'affidabilità dell'interessato. La riabilitazione deve essere considerata, ma non elimina la rilevanza fattuale dei precedenti né impedisce di valorizzare ulteriori elementi, anche non penalmente accertati, idonei a confermare dubbi sull'affidabilità. Nel caso concreto, il provvedimento aveva esaminato le condanne, la riabilitazione e le archiviazioni, richiamando le informative della Questura e motivando il permanere del rischio di abuso in relazione alla particolare violenza dei fatti del 2008 e agli elementi emersi nella vicenda del 2017. Era quindi ragionevole ravvisare una continuità tra i due episodi, quale indice di una tendenza a imporre le proprie ragioni con la forza e di insufficiente autocontrollo. L'archiviazione del procedimento del 2017 non impediva all'amministrazione di considerare oggettivamente le vicende e gli elementi informativi raccolti, poiché il provvedimento ha finalità preventive e non sanzionatorie. Il TAR ha escluso sia l'automatismo denunciato sia il difetto di istruttoria e motivazione, nonché l'integrazione postuma della motivazione, rilevando che i fatti del 2017 erano già stati indicati nel preavviso di rigetto e nel provvedimento finale.

Norme richiamate

  • art. 43 t.u.l.p.s.

    La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma [...] qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    La disposizione attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere discrezionale di negare il porto d'armi anche dopo la riabilitazione, senza automatismi né ostativi né favorevoli.

  • art. 39 t.u.l.p.s.

    Il divieto di detenzione di armi ha finalità cautelare e preventiva rispetto al pericolo di abuso delle armi e alla tutela della sicurezza pubblica.

  • art. 178 c.p.

    La riabilitazione non priva automaticamente di rilevanza fattuale i precedenti penali nell'ambito della valutazione amministrativa dell'affidabilità al corretto uso delle armi.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna applicata su richiesta costituisce uno degli antecedenti valutati dall'amministrazione nel giudizio prognostico sull'affidabilità.

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104

    La modifica dell'art. 43 t.u.l.p.s. ha attenuato l'automatismo ostativo precedente, ripristinando la discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto riabilitato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • La riabilitazione del condannato non determina il diritto al rilascio o alla revoca del divieto relativo alle armi: dopo la modifica dell'art. 43, comma 2, t.u.l.p.s., l'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione discrezionale e prognostica sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso.
  • In materia di porto e detenzione di armi, il giudizio amministrativo sull'affidabilità è connotato da finalità cautelari e preventive e può essere più rigoroso di quello penale; l'autorizzazione presuppone una particolare affidabilità e l'assenza di dubbi ragionevoli sul corretto uso delle armi.
  • La riabilitazione incide sulla rilevanza giuridica della condanna ma non cancella il fatto storico né impedisce all'amministrazione di valutarlo, insieme ad altri elementi, nel giudizio prognostico sull'affidabilità dell'interessato.
  • Nell'esercizio del potere di prevenzione in materia di armi, l'amministrazione può valorizzare anche vicende non sfociate in condanna penale, incluse denunce, informazioni testimoniali e procedimenti archiviati, purché siano considerate come elementi oggettivi e siano adeguatamente collegate al giudizio di possibile abuso.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza quando emergano palesi o macroscopiche irrazionalità dell'iter logico, ma non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di tali vizi.
  • La circolare ministeriale successiva alla modifica dell'art. 43 t.u.l.p.s. non impone l'accoglimento dell'istanza in mancanza di fatti successivi alla riabilitazione, ma orienta l'amministrazione a verificare se esistano elementi successivi o comunque non considerati dal giudice penale che confermino gli indici di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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