Sentenza n. 339/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento della Regione Basilicata al decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Potenza n. 279/2025, notificato in forma esecutiva il 12 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 279/2025, con il quale il Tribunale di Potenza aveva ordinato alla Regione Basilicata di pagare € 53.541,19, oltre agli interessi al tasso indicato nella domanda sino al soddisfo e alle spese della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per spese e € 2.242,00 per compenso, oltre accessori di legge. Il decreto non era stato opposto, era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ed era stato notificato in forma esecutiva alla Regione il 12 maggio 2025. Dedotto il persistente mancato pagamento, la ricorrente ha domandato la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e una penalità di mora. La Regione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto, ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In base agli atti, ai criteri sull’onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie e alla mancata contestazione della Regione, ha considerato provato il persistente inadempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo regionale di eseguire integralmente il decreto, detratto quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il ritardo nell’esecuzione della sentenza ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione sino all’effettivo soddisfo. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, liquidando il compenso in € 1.500, oltre spese, a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi anticipatari. Il TAR ha precisato che la liquidazione comprende omnicomprensivamente anche le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334).
Il giudizio di ottemperanza è ammesso per i decreti ingiuntivi non opposti, oltre che per quelli confermati in sede di opposizione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Nel caso esaminato il ricorso per ottemperanza è stato proposto nel rispetto del termine previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale previsto dall’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
E’, infine, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, in quanto vi è evidenza in atti che l’azionato titolo è stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in data 12/5/2025.
L’ottemperanza è procedibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.
Nel merito, tenuto conto dei noti criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533), oltreché del principio di non contestazione (cfr. art. 64, co. 2 e 4, cod. proc. amm.), deve ritenersi provato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione debitrice sulla pretesa creditoria iscritta nel titolo azionato.
Nel giudizio, la mancata contestazione dell’amministrazione, unitamente agli atti e ai criteri di riparto dell’onere probatorio sulle obbligazioni pecuniarie, consente di ritenere provato il persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., va disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
In sede di ottemperanza il giudice può disporre una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al pagamento.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione.
- L’azione di ottemperanza relativa a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione può essere proposta dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla sua rituale notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nelle controversie sull’adempimento di obbligazioni pecuniarie, il persistente inadempimento può ritenersi provato sulla base degli atti e della mancata contestazione dell’amministrazione debitrice, secondo i criteri di riparto dell’onere della prova e il principio di non contestazione.
- In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e disporre una penalità di mora; questa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
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