Cassazione Civile, Sentenza n. 13824/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2005 l’Agenzia delle Entrate aveva accertato nei confronti del socio un maggior reddito di euro 321.174, pari al 40% dei maggiori redditi extracontabili attribuiti alla società partecipata. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva ridotto la ripresa nei confronti del socio a euro 21.324, dopo aver ridotto con distinta pronuncia il maggior reddito societario da euro 802.935 a euro 53.309. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 55/13/2012 depositata il 19 novembre 2012, aveva rigettato l’appello del socio e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando l’accertamento e ritenendo utilizzabili anche i versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti correnti intestati al contribuente. Il ricorso per cassazione ha proposto due motivi: con il primo, violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio sul reddito del socio, mentre era pendente il giudizio sull’accertamento dei maggiori redditi della società; con il secondo, violazione degli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, per i soci di società di capitali, l’imputazione presuntiva dei redditi societari non equivale alla prova dell’effettiva percezione di dividendi o altre somme. Il testo riferisce inoltre che il giudizio relativo all’accertamento societario era pendente in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: l’accertamento dei maggiori utili extracontabili della società costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento presuntivo rivolto al socio; pertanto, finché è pendente l’impugnazione dell’accertamento societario e non si è formato il giudicato, il processo relativo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza decisione nel merito. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Commissione in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Per questa Corte, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicchè l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo.
Quando l’accertamento dei maggiori utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base sociale è impugnato, il giudizio relativo all’accertamento presuntivo del reddito del socio, fondato su quello societario, deve essere sospeso fino al passaggio in giudicato della pronuncia sull’accertamento pregiudicante. Il contribuente che invoca la sospensione deve allegare e provare l’esistenza e la persistenza del giudizio pregiudicante.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1
Pertanto, l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extraconta bili – costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1
Il richiamo generale alle norme del processo civile consente di applicare l’art. 295 c.p.c. ai rapporti di pregiudizialità tra distinti processi tributari; la controversia sul reddito del socio va quindi sospesa in attesa della definizione di quella sul reddito societario, senza configurare per questo un litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 39
Invero, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 – secondo il quale il processo è sospeso soltanto “quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio” -, regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c.
L’art. 39 disciplina la sospensione nei rapporti tra processo tributario e processi non tributari; la pregiudizialità tra due processi tributari è invece regolata dall’art. 295 c.p.c., applicabile per effetto del generale richiamo contenuto nell’art. 1 del decreto.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a una società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento degli utili extracontabili della società costituisce il presupposto dell’accertamento presuntivo del reddito attribuito al socio in proporzione alla sua partecipazione. Se l’accertamento societario è impugnato e la relativa decisione non è passata in giudicato, il giudizio sul reddito del socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
- Nei rapporti tra distinti processi tributari si applica la sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c., mediante il richiamo generale alle norme processuali civili; l’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 regola invece i rapporti tra processo tributario e processi non tributari.
- La pregiudizialità tra l’accertamento societario e quello del socio non comporta litisconsorzio necessario tra società e soci. Chi invoca la sospensione deve allegare e provare l’esistenza e la persistenza del processo relativo all’accertamento pregiudicante.
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