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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27593/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per partecipazione a un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, contestata in concorso con altri. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il Tribunale di Messina, investito del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava la misura. Nel ricorso per cassazione l'indagato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., sostenendo che la motivazione sulle esigenze cautelari fosse apparente, illogica e contraddittoria: il Tribunale avrebbe valorizzato la gravità dei fatti e la personalità dell'indagato per ritenere probabile la riorganizzazione dell'attività di spaccio presso il domicilio, senza confrontarsi con le sue dichiarazioni rese all'interrogatorio, nelle quali aveva ammesso gli addebiti e spiegato di essersi organizzato per spacciare in luogo diverso dalla casa familiare. Contestava inoltre il diniego degli arresti domiciliari, ritenendo sproporzionata la custodia in carcere, anche considerando che in casa era stata rinvenuta sostanza stupefacente ritenuta, per quantità e qualità, destinata al consumo personale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze sulla misura cautelare, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per una ragione processuale: l'atto era stato depositato a mezzo PEC il 10 aprile 2026, quando non era più consentito, per i ricorsi in materia cautelare, il deposito con tale modalità, essendo richiesto il deposito tramite il portale dei servizi telematici, salvo malfunzionamento certificato o attestato del sistema, non dedotto né dimostrato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    disciplina il riesame avverso l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale.

  • art. 311 c.p.p.

    prevede il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia cautelare e richiama le forme di presentazione dell'impugnazione.

  • art. 582 c.p.p.

    stabilisce che l'atto di impugnazione si presenta mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le modalità di legge.

  • art. 111-bis c.p.p.

    impone, salvo eccezioni, il deposito telematico degli atti, documenti, richieste e memorie, nel rispetto della normativa tecnica.

  • art. 175-bis c.p.p.

    disciplina il malfunzionamento dei sistemi informatici e consente, nei casi previsti, il deposito analogico/non telematico.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di esigenze cautelari.

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere.

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di contenuto e motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità per inosservanza delle forme di presentazione dell'impugnazione.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022

    ha differito l'applicazione della disciplina ordinaria del deposito telematico.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    ha previsto, nel regime transitorio, la possibilità del deposito con valore legale mediante PEC per gli atti indicati e sino ai termini ivi stabiliti.

  • art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    regola il regime transitorio del deposito degli atti e, nel caso richiamato, escludeva la PEC dopo il 31 marzo 2026 per i ricorsi cautelari, salvo le ipotesi normativamente previste di malfunzionamento.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, il ricorso per cassazione deve essere depositato secondo le forme e le modalità previste dalla disciplina vigente al momento del deposito; il mancato rispetto del canale di deposito imposto dalla legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Dopo la piena operatività del deposito telematico, la trasmissione del ricorso cautelare via PEC non è più sufficiente, salvo le eccezioni espressamente previste per malfunzionamento certificato o attestato del sistema informatico o per specifiche discipline transitorie.
  • La verifica sulla corretta modalità di proposizione dell'impugnazione è preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi censura sul merito della misura cautelare: se l'atto è irritualmente depositato, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare le doglianze su esigenze cautelari, adeguatezza e motivazione.
  • La disciplina transitoria sul deposito degli atti processuali va interpretata restrittivamente: decorso il termine finale previsto, torna applicabile il regime ordinario del portale telematico, con esclusione di modalità alternative non consentite.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

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