Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/630

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/630 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne Mertolenga» (DOP)]

Normativa europea32022R0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Carne Mertolenga". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Portogallo, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione della modifica. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Carne Mertolenga".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Carne Mertolenga", registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96. Riguarda quindi il nome protetto, il relativo disciplinare e, in termini territoriali, il quadro di applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione, essendo l’atto direttamente applicabile. Non disciplina in via generale altri prodotti o altre denominazioni, né prevede esclusioni specifiche.

Modifica del disciplinare della DOP "Carne Mertolenga"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/630 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Carne Mertolenga". L’intervento si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Portogallo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire la presentazione di eventuali opposizioni.

Mancanza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di ciò, la modifica del disciplinare deve essere approvata e viene formalmente approvata con l’articolo 1 del regolamento.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2 precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel sistema delle denominazioni protette dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome "Carne Mertolenga" (DOP).

Base giuridica e procedura seguita

La Commissione agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La domanda del Portogallo è stata esaminata secondo l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi contenziosi o procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.