Sentenza n. 262/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Palermo n. 97 del 26 giugno 2023 e n. 4 del 31 gennaio 2025, nonché gli atti applicativi di invito al pagamento del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico per gli anni 2024 e 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e titolari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2485 del 28 agosto 2024, passata in giudicato, che aveva annullato gli atti regolamentari e applicativi con cui il Comune di Palermo aveva determinato il canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico. Hanno dedotto la nullità o, in subordine, l’illegittimità degli atti successivi per violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 1, commi 817, 826, 828, 816, 824 e 819, della legge n. 160/2019, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione della proporzionalità. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la deliberazione n. 97/2023 non aveva introdotto un nuovo regolamento conforme al giudicato, ma si era limitata a modificare il regolamento del 2021 già annullato, senza determinare la soglia del gettito conseguito nel 2020, senza spiegare il ricalcolo del canone per le occupazioni permanenti e senza svolgere un’istruttoria sulle nuove tariffe. Le medesime carenze sarebbero state mantenute dalla deliberazione n. 4/2025 e dagli atti applicativi relativi alle annualità 2024 e 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione ed elusione del giudicato e assorbendo le ulteriori censure. La sentenza precedente aveva stabilito che il Comune, nell’esercizio della discrezionalità conferita dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, doveva determinare il canone entro il limite dell’invarianza del gettito, previa adeguata istruttoria: il gettito 2020 costituiva una soglia bidirezionale che il Comune poteva raggiungere ma non superare. La deliberazione n. 97/2023, adottata mentre era pendente il precedente giudizio, non aveva esercitato nuovamente il potere in modo conforme al giudicato, ma si era limitata a modificare il regolamento del 2021 già annullato, mantenendo la tabella derivata dalla TOSAP e determinando arbitrariamente la tabella relativa alle aree ex tronconi ferroviari, senza la necessaria istruttoria e senza parametrare le tariffe al gettito 2020. La deliberazione n. 4/2025, pur incidendo anche sulle modalità di pagamento, risultava affetta dalle medesime carenze. Il TAR ha quindi ritenuto entrambe le deliberazioni travolte dall’invalidità derivata, con conseguente annullamento anche dei relativi inviti al pagamento. Ha valorizzato, inoltre, la dichiarazione del Comune secondo cui era ancora in corso l’elaborazione di una nuova proposta regolamentare, quale ammissione della mancata conformazione al giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’adozione delle misure conseguenti alla violazione o elusione del giudicato.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti quale base della dedotta nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 1, comma 817, l. 160/2019
al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell’“invarianza di gettito” quale limite “bidirezionale” per le determinazioni comunali
Attribuisce al Comune il potere di disciplinare il canone patrimoniale, ma entro il limite dell’invarianza del gettito rispetto al 2020; l’esercizio del potere richiede un’istruttoria idonea a parametrare le tariffe a tale soglia.
art. 1, commi 816, 824, 826, 828 e 819, l. 160/2019
Richiamati in relazione alla disciplina del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e ai vizi dedotti dai ricorrenti; la decisione si fonda in concreto soprattutto sulla violazione del comma 817 e del giudicato.
art. 23 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale che impone di interpretare il limite dell’invarianza di gettito come limite all’aumento arbitrario del canone in assenza di criteri e parametri legislativi ulteriori.
Massime di principio
- Quando un giudicato amministrativo annulla un regolamento tariffario per carenza di istruttoria e violazione del limite dell’invarianza di gettito, l’amministrazione non può eludere il giudicato limitandosi a modificare il regolamento annullato: deve esercitare nuovamente il potere, rinnovando l’istruttoria e rimuovendo lo specifico vizio accertato.
- Nella determinazione del canone patrimoniale previsto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, l’invarianza del gettito rispetto all’esercizio precedente costituisce un limite bidirezionale: l’ente può modulare le tariffe fino a tale soglia, ma non può superarla senza una base normativa e istruttoria idonea.
- La previsione legislativa di tariffe standard non esonera il Comune dall’obbligo di svolgere un’istruttoria volta a verificare e parametrare le tariffe al gettito conseguito nel 2020, né consente di determinare arbitrariamente le tariffe.
- Gli atti applicativi fondati su una deliberazione regolamentare adottata in violazione o elusione del giudicato sono illegittimi per invalidità derivata e devono essere annullati insieme all’atto presupposto.
- La dichiarazione dell’amministrazione di essere ancora in fase di elaborazione di una nuova disciplina regolamentare può confermare che, alla data degli atti impugnati, non era stata ancora compiuta la doverosa riedizione del potere in conformità al giudicato.
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