Sentenza del 20/02/2020 n. 4406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 134AD (importo €10.039,85) emesso da Latina Ambiente per presunta TIA, addizionali provinciali e sanzioni relative alle annualità 2006-2009. Il Consorzio denunciava difetto di motivazione, l'inapplicabilità della tariffa all'attività agricola e l'illegittimità della Delibera Comunale n. 44/2006 che aveva introdotto la TIA. Latina Ambiente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Delibera fosse legittima alla luce della disciplina transitoria (D.P.R. 158/1999) e delle norme successive (D.Lgs. 152/2006, disposizioni transitorie e interventi normativi tra cui la L. 296/2006 e riferimenti normativi successivi), nonché per omesso esame di prassi giurisprudenziale del Consiglio di Stato che avrebbe avvalorato la legittimità comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Latina Ambiente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio. La Corte ha ritenuto che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (29 aprile 2006), la tariffa prevista dal D.Lgs. 22/1997 (TIA1) fosse soppressa e che, in assenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi del nuovo Codice, potessero proseguire soltanto le discipline regolamentari "vigenti" e i provvedimenti attuativi già adottati, ma non fosse ammesso un nuovo passaggio a TIA1 dopo la soppressione. Di conseguenza, la Delibera comunale n. 44/2006, adottata il 30 maggio 2006 per istituire la TIA, è stata ritenuta illegittima e il ricorso della concessionaria è stato respinto. Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
disposizione istitutiva della tariffa di igiene ambientale (TIA1) e disciplina della soppressione della TARSU in regime transitorio
istituisce la TIA1 e il relativo regime transitorio; tuttavia tale disciplina è stata successivamente soppressa dal Codice dell'ambiente, rilevando solo per i provvedimenti attuativi già vigenti alla data della soppressione
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
prevede il metodo normalizzato e un regime transitorio per l'attuazione della tariffa, con termini differenziati per i comuni
stabilisce il regime transitorio originario per il passaggio da TARSU a TIA1; la Corte rileva che tale regime transitorio non poteva perdurare oltre la soppressione della TIA1 disposta dal successivo Codice
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), art. 238, comma 1
La tariffa di cui al D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11
dichiara la soppressione della TIA1 a decorrere dall'entrata in vigore del Codice; costituisce l'atto normativo che pone fine alla TIA1
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11
Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti
previene vuoti normativi lasciando applicare le discipline regolamentari già vigenti fino all'emanazione degli atti attuativi del Codice; non autorizza invece nuove deliberazioni comunali che introducano una TIA soppressa dopo l'entrata in vigore del Codice
D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i
provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22 continueranno ad applicarsi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del decreto
conferma che solo i provvedimenti attuativi già esistenti potevano continuare a operare; non è consentita una sopravvivenza estesa del regime TIA1 oltre quanto strettamente previsto
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 184, lett. a)
disposizione citata dalla parte ricorrente quale cristallizzazione del regime di prelievo adottato nel 2006
invocata dalla ricorrente per sostenere la conservazione del regime 2006; la Corte tuttavia non riconosce che tale norma autorizzi nuove adozioni di TIA1 successivamente alla soppressione del tributo da parte del Codice
Massime di principio
- Quando una tariffa o imposta è espressamente soppressa da una normativa successiva, i Comuni non possono adottare ex novo quella stessa tariffa dopo la data di soppressione; possono rimanere applicabili soltanto le discipline regolamentari e gli atti attuativi già vigenti alla data della soppressione, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi.
- La clausola transitoria di un decreto che sopprime una precedente disciplina va interpretata restrittivamente: essa garantisce continuità applicativa delle norme già vigenti, ma non crea una facoltà di estendere o riesumare il regime sopresso.
- In controversie sulla legittimità di atti comunali che istituivano tributi o tariffe in periodi di riforma normativa, è centrale ricostruire la sequenza legislativa (testo originario, regolamenti attuativi, norme soppressive e clausole transitorie) per verificare se l'adozione sia avvenuta in un periodo in cui la facoltà era ancora esistente.
- Il contribuente che contesta l'applicabilità della tariffa per attività (es. attività agricola) deve provare fatti riduttivi o esimenti (es. autoconsumo o autosmaltimento documentato con fatture) per ottenere la riduzione o esclusione della base imponibile.
- La giurisprudenza consolidata sui rapporti tra norme soppressive e discipline transitorie è determinante davanti alla Cassazione: le interpretazioni maggioritarie della Corte tengono conto della finalità complessiva del legislatore e non sempre accolgono letture estensive invocate dall'ente impositore.
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