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Sentenza

Sentenza n. 1640/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 84 e 85 c.p.a., definendo il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità dell'ordinanza sanzionatoria. Le spese della fase di merito sono state compensate, anche avuto riguardo alla persistenza della pronuncia di condanna già disposta nella fase cautelare. La sentenza dispone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale n. 11 del 4 settembre 2024, con la quale il Comune di Bagheria le aveva irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione del 16 febbraio 2021. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata ritualmente notificata al Comune, che non vi si è opposto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; nel caso concreto, la rinuncia della ricorrente, ritualmente notificata e non opposta dal Comune, è stata presa d'atto dal giudice.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 84 c.p.a. per la definizione del giudizio a seguito della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte e non opposta consente al giudice amministrativo di definire il giudizio prendendone atto, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice, che può compensarle in considerazione delle circostanze concrete del giudizio e delle statuizioni già adottate nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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