Cassazione Civile, Sentenza n. 2142/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2004, emesso su un terreno inserito in zona edificabile. Il contribuente lo impugnava sostenendo che, pur essendo edificabile secondo la pianificazione, dovesse essere trattato come terreno agricolo ai fini ICI perché da lui coltivato, con conseguente applicazione delle agevolazioni previste dagli artt. 2 e 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992. In via subordinata contestava il valore venale attribuito al fondo, producendo una perizia giurata. Il Comune sosteneva che il terreno fosse incolto e che mancassero i requisiti soggettivi per il beneficio, anche perché il contribuente era titolare di pensione INPS; contestava inoltre la valutazione del fondo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo la natura agricola del terreno ai fini dell'imposizione in ragione della qualifica di coltivatore diretto e della coltivazione del fondo. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 25 giugno 2015, respingeva l'appello del Comune: riteneva nuova e quindi inammissibile la deduzione relativa al pensionamento, affermava comunque che la pensione non escludeva la qualifica di coltivatore diretto se l'attività agricola proseguiva, e giudicava corretta la perizia sul valore del fondo. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. I primi due denunciavano violazioni processuali e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avesse omesso di decidere sulla conferma del valore venale e che la sentenza fosse contraddittoria per avere annullato l'avviso senza accertare l'uso agricolo del terreno. Il terzo e il quarto motivo lamentavano, rispettivamente, omessa pronuncia e omesso esame del fatto decisivo relativo all'effettiva coltivazione, deducendo che il fondo fosse incolto e abbandonato. Il quinto motivo denunciava la violazione delle regole del processo tributario, contestando che la deduzione sul pensionamento e sulla mancata iscrizione negli elenchi fosse stata trattata come domanda nuova anziché come mera difesa e rilevando l'ammissibilità della produzione documentale in appello. Il sesto motivo censurava l'applicazione della disciplina delle agevolazioni, sostenendo che il pensionamento e la mancata iscrizione negli elenchi ostassero al beneficio. Il settimo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse considerato il terreno edificabile e ne avesse accertato il valore senza rideterminare la pretesa tributaria.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche delle questioni assorbite in primo grado relative alla domanda subordinata sulla determinazione del valore del fondo, e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i motivi primo, secondo e settimo: la decisione di merito era sorretta dal riconoscimento dell'agevolazione, mentre le argomentazioni sul valore del fondo erano ad abundantiam e non incidevano sul dispositivo. La Corte ha precisato che la contestazione comunale circa la mancanza dei requisiti per il beneficio era una mera difesa, non una domanda nuova, poiché atteneva ai presupposti della stessa agevolazione invocata dal contribuente. L'onere di provare tali presupposti gravava sul contribuente. Per il regime agevolato occorrono l'iscrizione negli appositi elenchi, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi, il possesso e la conduzione diretta dei terreni e il carattere principale dell'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito; la conduzione diretta deve essere provata autonomamente. La CTR non aveva adeguatamente considerato tale onere né esaminato la prova relativa all'effettiva conduzione del fondo. Inoltre, secondo il principio applicato dalla Corte, il trattamento agevolato non spetta a chi sia titolare di pensione, poiché è riservato a chi trae dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito. Il decesso del contribuente, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non ha determinato l'interruzione del giudizio; le decisioni relative ad altre annualità non avevano efficacia espansiva, trattandosi di presupposti suscettibili di variare da un anno all'altro.
Norme richiamate
artt. 2 e 9 D.Lgs. n. 504/1992
Sul punto si deve osservare che ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
I terreni inseriti in un piano regolatore come edificabili non sono considerati edificabili ai fini dell'ICI quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi del regime agevolato, compresi il possesso e la conduzione da parte dei soggetti qualificati secondo la disciplina richiamata.
art. 58 D.Lgs. n. 446/1997
I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.
L'accesso al regime agevolato richiede congiuntamente l'iscrizione negli elenchi, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi, il possesso e la conduzione diretta del terreno e il carattere principale dell'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito. L'iscrizione è idonea a comprovare i primi due requisiti, ma non sostituisce la prova autonoma della conduzione diretta.
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
In appello il Comune ha fondato le prime quattro censure sulla contestazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei benefici invocati, e ne ha meglio precisato i contenuti deducendo anche il raggiunto pensionamento del contribuente; si tratta di deduzioni che rientrano nell’originario thema decidendum in quanto volte ad evidenziare la insussistenza e comunque il difetto di prova sui presupposti della invocata agevolazione fiscale.
La contestazione, in appello, della sussistenza o della prova dei requisiti dell'agevolazione già invocata dal contribuente rientra nell'originario thema decidendum e costituisce mera difesa, non domanda nuova.
art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
Il contribuente ha impugnato l’avviso deducendo di avere diritto al beneficio del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2 e 9, ed era di conseguenza tenuto a darne la prova; a fronte di questa deduzione, ragione primaria della opposizione all’avviso, le contestazioni del Comune sulla sussistenza dei requisiti per il beneficio integrano mere difese e non eccezioni nè domande.
Le contestazioni del Comune sui requisiti dell'agevolazione dedotta dal contribuente sono mere difese e non nuove eccezioni o domande; non ampliano quindi il thema decidendum.
art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
In appello il Comune ha fondato le prime quattro censure sulla contestazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei benefici invocati, e ne ha meglio precisato i contenuti deducendo anche il raggiunto pensionamento del contribuente; si tratta di deduzioni che rientrano nell’originario thema decidendum in quanto volte ad evidenziare la insussistenza e comunque il difetto di prova sui presupposti della invocata agevolazione fiscale.
La Corte considera ammissibile la deduzione in appello degli elementi che contestano i presupposti dell'agevolazione già controversi; il passaggio non enuncia invece una regola specifica sull'ammissibilità dei nuovi documenti.
art. 2697 c.c.
Il contribuente ha impugnato l’avviso deducendo di avere diritto al beneficio del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2 e 9, ed era di conseguenza tenuto a darne la prova;
La parte che invoca il regime agevolato deve provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio.
art. 11 L. n. 9/1963
Sul punto si deve osservare che ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
La disciplina individua tra i soggetti rilevanti per l'agevolazione i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi e soggetti ai corrispondenti obblighi assicurativi.
Massime di principio
- Chi invoca l'agevolazione ICI per terreni inseriti in zona edificabile deve provare tutti i relativi presupposti: iscrizione negli appositi elenchi, assoggettamento agli obblighi assicurativi, possesso e conduzione diretta del terreno e carattere principale dell'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito.
- L'iscrizione negli elenchi previsti per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli a titolo principale può provare l'iscrizione e l'assoggettamento agli obblighi assicurativi, ma non dimostra da sola la conduzione diretta dello specifico terreno per cui è richiesta l'agevolazione.
- La contestazione della controparte sulla mancanza o sulla mancata prova dei requisiti di un'agevolazione già invocata non costituisce domanda nuova, ma mera difesa compresa nell'originario thema decidendum.
- Il trattamento agevolato previsto per i terreni agricoli non spetta a chi è titolare di pensione, poiché, secondo il principio applicato dalla Corte, l'attività agricola deve costituire l'esclusiva fonte di reddito.
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