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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01721/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le società impugnavano in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio confermando la ripresa a tassazione ai fini IRES di costi ritenuti indebitamente dedotti per l’anno 2009, qualificati come non documentati, e annullando solo le sanzioni. La controversia nasceva da un avviso di accertamento notificato a una società operativa e alla controllante solidalmente obbligata, a seguito del quale l’Ufficio aveva contestato la deducibilità di costi di cui sarebbe mancata adeguata documentazione, dopo che un incendio aveva distrutto l’opificio e la contabilità. I motivi di ricorso erano quattro: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., poiché la CTR avrebbe deciso su un principio astratto di riparto dell’onere della prova non coincidente con il thema decidendum, che riguardava invece la idoneità delle prove alternative prodotte per ricostruire i costi; 2) omessa pronuncia sulla questione decisiva dell’idoneità della prova alternativa offerta dalla contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi, ossia la documentazione prodotta a sostegno dei costi; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2724, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per totale carenza motivazionale sulla prova alternativa e sui fatti non contestati. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la CTR aveva motivato in modo solo apparente: aveva richiamato la regola generale sull’onere della prova in presenza di distruzione incolpevole delle scritture contabili, ma senza confrontarsi con l’effettivo oggetto del contendere, cioè la specifica idoneità delle prove alternative prodotte dalla società (dichiarazione sostitutiva, relazione della società di revisione, fattura del fornitore e spese telefoniche) ai fini della ricostruzione dei costi contestati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione. È rimasto fermo il giudicato interno sulla statuizione relativa alla non debenza delle sanzioni, non essendo stato proposto ricorso incidentale dall’Agenzia su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda la nullità della sentenza per errori processuali, tra cui la motivazione apparente e la violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi, ma i relativi motivi restano assorbiti per l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per lamentare che il giudice non abbia valutato le prove effettivamente acquisite e i fatti non contestati.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico decisorio.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/92

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale o per presunzioni in deroga ai limiti ordinari in caso di perdita incolpevole della documentazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici come mezzo di prova alternativo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento ai requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale e rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a enunciare un principio astratto o una formula stereotipata senza confrontarsi con l’effettivo thema decidendum e con le specifiche allegazioni e prove dedotte dalle parti.
  • Nel giudizio tributario la perdita incolpevole delle scritture contabili non esonera di per sé il contribuente dall’onere di provare l’esistenza e l’inerenza dei costi dedotti; tuttavia il giudice deve valutare concretamente le prove alternative prodotte per la ricostruzione induttiva dei costi.
  • La sentenza deve consentire di comprendere quali prove siano state considerate decisive e per quali ragioni; in mancanza, non è possibile il controllo di legittimità sulla correttezza del ragionamento decisorio.
  • Quando viene accolto un motivo per vizio motivazionale che incide sulla sentenza di appello, restano salvi gli effetti del giudicato interno formatosi sulle statuizioni non impugnate in via incidentale.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure di omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole probatorie possono restare assorbite se è già accolto il motivo che denuncia la nullità della motivazione per apparenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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