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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01233/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava a una società, per l'anno d'imposta 2006, il recupero di IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni, ritenendo indeducibili i corrispettivi versati a una società terza in base a un contratto di appalto di servizi. Secondo l'Ufficio, le prestazioni non sarebbero state realmente rese da terzi appaltatori, ma da lavoratori legati alla contribuente da rapporti storici, familiari o di dipendenza, pur formalmente assunti dalla società terza. Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso della contribuente; in appello, invece, la CTR annullava l'accertamento. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo denunciando omessa o insufficiente motivazione, ovvero omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR aveva prima affermato l'irrilevanza dell'esito penale e poi aveva fondato il proprio accertamento proprio sulle risultanze del processo penale. Il fallimento della società resisteva e proponeva ricorso incidentale per censurare il capo sulle spese, assumendo che la CTR avesse liquidato solo le spese del secondo grado senza statuire correttamente su quelle del primo grado già liquidate in favore dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché formulato secondo il previgente paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile dopo la riforma del 2012, e comunque privo dell'indicazione del fatto storico omesso e del dato da cui esso risulterebbe. Ha poi rigettato il ricorso incidentale del fallimento, ritenendo infondata la censura sulle spese, poiché la sentenza di merito aveva chiaramente posto le spese del doppio grado a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio di soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto della non applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione soccombente, mentre è stata affermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omessa o insufficiente motivazione; omesso esame di un fatto decisivo

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, criterio richiamato per escludere la fondatezza della censura incidentale.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di spese del processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel motivo incidentale sulle spese, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola decisoria.

  • art. 6 CEDU

    Invocato nel motivo incidentale sulle spese, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27

    Norma richiamata quale base del D.M. n. 140/2012 in tema di compensi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, e dà atto invece dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non sono più deducibili la mera insufficienza, la contraddittorietà o la non condivisibilità della motivazione.
  • Il ricorrente che denunci omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, e il carattere decisivo del suo esame; non è sufficiente riproporre una lettura alternativa degli stessi elementi istruttori valorizzati dal giudice di merito.
  • La censura sulla regolamentazione delle spese è infondata se la sentenza di merito, letta complessivamente, applica il principio della soccombenza alle spese dei gradi di merito e liquida coerentemente le spese poste a carico della parte soccombente.
  • La compensazione delle spese di legittimità può essere disposta in presenza di reciproca soccombenza delle parti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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