Sentenza n. 784/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - della sentenza emessa dal Tribunale di Prato - sezione Lavoro n. 183/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 618/2024, pubblicata in data 04/04/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 07/04/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Prato n. 183/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 aprile 2025. La decisione aveva liquidato in suo favore, quale legale beneficiario, euro 1.339,00 oltre spese generali, IVA e CAP, se dovute. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento integrale. È stata inoltre richiesta l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza opporre specifiche contestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il titolo era stato regolarmente notificato e l'Amministrazione era rimasta inadempiente oltre il termine di legge. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di procedere al pagamento di euro 1.339,00 oltre spese generali, IVA e CAP, se dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere. Il giudice ha precisato che l'esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso. Ha invece rigettato, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo possibile valutarla in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario, come quella del Tribunale di Prato oggetto del giudizio.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in giudizio ai fini dell'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, mediante l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato regolarmente prodotto in giudizio e ne sia documentata la definitività.
- La persistente mancata esecuzione, da parte di un'Amministrazione, di una sentenza di condanna al pagamento di somme, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissando un termine ulteriore per l'esecuzione.
- L'incapienza dei capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, dovendo l'Amministrazione ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.
- La penalità di mora può essere negata quando, al momento della decisione, non siano ancora maturati i presupposti per la sua applicazione oltre il termine assegnato dal giudice per l'adempimento, ferma restando la possibilità di richiederla in caso di perdurante inottemperanza.
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