Sentenza n. 2657/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non è stato particolarmente esteso e l'Amministrazione si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è stato proposto per contestare il silenzio sull'attivazione del procedimento relativo al visto di studio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; nel caso concreto, tale soddisfacimento è stato ravvisato nella fissazione dell'appuntamento e nell'attivazione del procedimento per il visto.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio dopo che le parti sono state sentite ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda e l'attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese nel giudizio contro il silenzio può essere giustificata quando il ritardo amministrativo non sia particolarmente esteso e l'Amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli dopo la proposizione del ricorso; resta possibile porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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