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Sentenza

Sentenza n. 6419/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 4.12.2025, trasmesso con nota del 9.12.25, prot. n. -OMISSIS- (all. 1), portante l’esclusione della parte ricorrete dal concorso per il reclutamento di complessivi n. 3.246 allievi agenti del Cor-po Polizia Penitenziaria - indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, per non idoneità conseguente a positività a THC ai sensi dell’art. 123, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 443/1992; - delle graduatorie definitive del concorso per esami e titoli a complessivi n. 3.246 (n. 2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo Polizia Penitenziaria - indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, approvate con provvedimento Direttore Generale del Personale del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 18.12.2025; - ove occorra, del giudizio di “non idoneità” espresso dalla Commissione medica di seconda istanza dell’Amministrazione Penitenziaria, di cui all’art. 107, comma 4, D.lgs. n. 443/92, comunicato con nota del 2.12.25 (all. 14 e 17); - ove occorra, del provvedimento del Presidente della Commissione accertamenti psico-fisici dell’Amministrazione penitenziaria del 21.10.2025, comunicato il 22.10.25, portante il giudizio di “non idoneità” per positività alla marijuana; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202602233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica conseguente alla positività a THC, connesse graduatorie definitive e giudizi delle commissioni mediche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia penitenziaria, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 123, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 443/1992, dell'art. 12, comma 7, del bando ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, carente istruttoria, irragionevolezza e incongruità. Secondo il ricorrente, il bando avrebbe previsto quale causa di non idoneità le sole tossicomanie e non la mera positività, anche se confermata, a una sostanza stupefacente, potenzialmente riconducibile a un consumo occasionale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 107, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 443/1992, nonché eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, carente istruttoria, sviamento, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che la Commissione medica di seconda istanza avrebbe dovuto eseguire un nuovo accertamento clinico e di laboratorio, anziché limitarsi a confermare documentalmente il giudizio di non idoneità. Il campione di urine, risultato positivo allo screening del 13 ottobre 2025, era stato sottoposto ad analisi di conferma sul medesimo campione con esito positivo il 24 ottobre 2025; il ricorrente aveva inoltre prodotto un'analisi privata del giorno successivo al primo screening, risultata negativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, con sentenza semplificata ex art. 74 c.p.a. Ha escluso che l'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992 imponesse sempre la ripetizione delle analisi delle urine in sede di seconda istanza. L'accertamento dei requisiti psico-fisici comprende l'esame clinico generale e le prove strumentali e di laboratorio; la ripetizione delle analisi è necessaria quando il primo risultato non sia stato confermato mediante una seconda analisi sullo stesso campione oppure quando vi sia discordanza tra il primo e il secondo esito. Quando, invece, il risultato sia stato già confermato sul medesimo campione, la Commissione di seconda istanza può limitarsi a rivalutare le analisi confermate, senza procedere a una terza analisi, che costituirebbe un inutile aggravio procedimentale. La natura vincolata della valutazione deriva dal fatto che l'accertamento riguardava la presenza di residui riconducibili all'uso di marijuana, e non valutazioni tecnico-discrezionali relative ad altre imperfezioni o infermità. Il TAR ha inoltre affermato che anche un singolo episodio accertato, ancorché risalente e relativo a sostanze non considerate pesanti, può giustificare l'esclusione da un concorso per l'accesso alle Forze di polizia, senza che l'Amministrazione debba dimostrare l'uso abituale di sostanze stupefacenti, in ragione delle funzioni istituzionali e del previo contatto con il mondo della criminalità ritenuto connaturato all'uso di tali sostanze. Le spese sono state compensate, poiché il Ministero si è costituito con una mera memoria di stile priva di articolate difese.

Norme richiamate

  • art. 123, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 443/1992

    La positività accertata all'uso di sostanze stupefacenti può fondare la non idoneità al servizio nella Polizia penitenziaria; non è necessario dimostrare un uso abituale o una tossicomania, potendo essere sufficiente anche un singolo episodio accertato.

  • art. 107, commi 1, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 443/1992

    La seconda istanza non impone sempre una nuova ripetizione delle analisi di laboratorio: quando il primo risultato sia stato confermato mediante analisi sullo stesso campione, la Commissione può procedere alla rivalutazione dell'esito confermato. Una nuova analisi è necessaria in caso di mancata conferma del primo risultato o di discordanza tra gli esiti.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando il ricorso sia manifestamente infondato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'accesso alla Polizia penitenziaria, la Commissione medica di seconda istanza non è tenuta a ripetere nuovamente le analisi di laboratorio quando il risultato iniziale sia già stato confermato mediante una seconda analisi eseguita sul medesimo campione; in tal caso può limitarsi a rivalutare l'esito confermato.
  • La ripetizione delle analisi di laboratorio in seconda istanza è necessaria quando il primo esito non sia stato confermato oppure quando sussista discordanza tra il primo e il secondo risultato.
  • L'accertamento della presenza di residui riconducibili all'uso di marijuana costituisce una valutazione vincolata, distinta dalle valutazioni tecnico-discrezionali relative ad altre imperfezioni o infermità psico-fisiche.
  • Ai fini dell'esclusione da un concorso per l'accesso alla Polizia penitenziaria, può essere sufficiente anche un singolo episodio accertato di uso di sostanze stupefacenti, comprese quelle non considerate pesanti, senza necessità per l'Amministrazione di dimostrare un uso abituale o una tossicomania.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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