Cassazione Civile, Ordinanza n. 27021/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondato il motivo sulla corretta qualificazione del credito azionato e sul relativo termine di prescrizione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché si adegui ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente assunto a tempo determinato che, invocando il principio di non discriminazione nell'impiego pubblico contrattualizzato, chiedeva il riconoscimento del medesimo trattamento retributivo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente ricostruzione dell'anzianità e corresponsione delle differenze economiche. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato il gravame del Ministero ritenendo applicabile la prescrizione decennale, sul presupposto che si trattasse di responsabilità risarcitoria da inadempimento di un obbligo di non discriminazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, L. 183/2011, sostenendo che il credito azionato non era risarcitorio ma retributivo, e dunque soggetto a prescrizione quinquennale.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge in punto di prescrizione e qualificazione del credito.
art. 2947 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione risarcitoria del credito.
art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.
Indicato dalla Corte come base del termine quinquennale di prescrizione per i crediti retributivi periodici azionati dal docente.
art. 4, comma 43, L. 183/2011
Richiamato nel ricorso quale norma pertinente alla disciplina del rapporto e alla qualificazione del credito rivendicato.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa riferimento per richiamare per relationem le motivazioni dei precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che chieda il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato, per effetto del principio di non discriminazione, ha natura di credito retributivo e non di credito risarcitorio.
- A tali crediti si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., che decorre per i crediti maturati in corso di rapporto dal giorno della loro insorgenza e, per quelli esigibili alla cessazione del rapporto, da tale momento.
- L'anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico e non un autonomo diritto soggetto a prescrizione distinta: si prescrivono i singoli crediti patrimoniali che su di essa si fondano, non la fattispecie dell'anzianità in sé.
- Quando uno scatto retributivo sia già prescritto, gli scatti successivi vanno liquidati come se il precedente fosse stato corrisposto, ma il datore di lavoro conserva la possibilità di opporre la prescrizione quinquennale dei singoli aumenti già maturati.
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