Sentenza del 27/04/2021 n. 11027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società e riconosciuto il rimborso IVA relativo all'acquisto di un terreno edificabile e alle fatture per acconti all'appaltatore. L'Agenzia deduceva violazione/difforme applicazione delle norme sul trattamento dei beni ammortizzabili (DPR 633/1972 art.30, DM 31/12/1988 art.102 TUIR, nonché la novella del DL 223/2006) sostenendo che i terreni edificabili non sono beni ammortizzabili e quindi l'IVA non è rimborsabile; inoltre censurava la rimborsabilità degli acconti all'appaltatore poiché i lavori non sarebbero mai stati eseguiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondata la censura circa la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA sull'acquisto del terreno edificabile, affermando che i terreni non rientrano nella nozione di beni ammortizzabili e quindi l'IVA non è rimborsabile su tale costo; ha invece rigettato la censura relativa agli acconti all'appaltatore, confermando che l'IVA sugli acconti può essere detratta/rimborsata se le operazioni risultano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale e se esistono validi rapporti contrattuali, anche se l'attività concreta non è poi stata eseguita. La sentenza della CTR è cassata limitatamente e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, art. 30, comma 3, lett. c)
La Corte interpreta la nozione di 'beni ammortizzabili' escludendo i terreni (anche edificabili) dalla possibilità di essere ammortizzati; conseguentemente l'IVA su acquisto di terreni non è rimborsabile come imposta su beni ammortizzabili.
Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, art. 102, comma 2 (TUIR)
Richiamato nell'ambito del criterio di individuazione dei beni ammortizzabili e del trattamento fiscale dei costi del terreno; la giurisprudenza interpreta la norma in senso restrittivo rispetto all'ammortizzabilità del sedime.
Decreto Legge n. 223/2006, art. 36, comma 7
La novella che esclude il costo del sedime dalla base di ammortamento non è retroattiva ma viene considerata dalla Corte confermativa di un principio già affermato: i terreni hanno vita utile illimitata e non si ammortizzano.
IAS 16 (principio contabile internazionale)
Richiamato dalla Corte per motivare la ratio: i terreni hanno vita utile illimitata e pertanto non vengono ammortizzati, principio confermato anche dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- L'IVA pagata sull'acquisto di terreni (anche edificabili) non è rimborsabile in quanto i terreni non sono beni ammortizzabili; questa interpretazione sussiste anche per operazioni anteriori alla modifica normativa del 2006, in quanto la novella è confermativa di principio già esistente.
- Gli acconti versati all'appaltatore possono essere assoggettati a detrazione/rimborso IVA se le fatture e i pagamenti risultano inerenti all'attività imprenditoriale e supportati da un valido rapporto contrattuale: non è necessario che l'attività sia poi concretamente svolta, purché le operazioni siano effettive e finalizzate all'inizio dell'attività tipica.
- Se il contratto/atto giuridico sottostante è inesistente o le fatture sono giuridicamente inesistenti, la detrazione/rimborso può essere preclusa; occorre valutare la realtà giuridica e la sussistenza delle operazioni fatturate.
- Ai fini della tutela in Cassazione, il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.
- In casi analoghi, valutare separatamente (i) la natura del bene acquisito (se veramente terreno o già bene strumentale) e (ii) la sussistenza e la validità dei contratti e delle prestazioni rispetto alle quali sono state fatturate somme in acconto, documentando l'inerenza all'attività d'impresa.
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