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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 11027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società e riconosciuto il rimborso IVA relativo all'acquisto di un terreno edificabile e alle fatture per acconti all'appaltatore. L'Agenzia deduceva violazione/difforme applicazione delle norme sul trattamento dei beni ammortizzabili (DPR 633/1972 art.30, DM 31/12/1988 art.102 TUIR, nonché la novella del DL 223/2006) sostenendo che i terreni edificabili non sono beni ammortizzabili e quindi l'IVA non è rimborsabile; inoltre censurava la rimborsabilità degli acconti all'appaltatore poiché i lavori non sarebbero mai stati eseguiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondata la censura circa la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA sull'acquisto del terreno edificabile, affermando che i terreni non rientrano nella nozione di beni ammortizzabili e quindi l'IVA non è rimborsabile su tale costo; ha invece rigettato la censura relativa agli acconti all'appaltatore, confermando che l'IVA sugli acconti può essere detratta/rimborsata se le operazioni risultano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale e se esistono validi rapporti contrattuali, anche se l'attività concreta non è poi stata eseguita. La sentenza della CTR è cassata limitatamente e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • DPR n. 633/1972, art. 30, comma 3, lett. c)

    La Corte interpreta la nozione di 'beni ammortizzabili' escludendo i terreni (anche edificabili) dalla possibilità di essere ammortizzati; conseguentemente l'IVA su acquisto di terreni non è rimborsabile come imposta su beni ammortizzabili.

  • Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, art. 102, comma 2 (TUIR)

    Richiamato nell'ambito del criterio di individuazione dei beni ammortizzabili e del trattamento fiscale dei costi del terreno; la giurisprudenza interpreta la norma in senso restrittivo rispetto all'ammortizzabilità del sedime.

  • Decreto Legge n. 223/2006, art. 36, comma 7

    La novella che esclude il costo del sedime dalla base di ammortamento non è retroattiva ma viene considerata dalla Corte confermativa di un principio già affermato: i terreni hanno vita utile illimitata e non si ammortizzano.

  • IAS 16 (principio contabile internazionale)

    Richiamato dalla Corte per motivare la ratio: i terreni hanno vita utile illimitata e pertanto non vengono ammortizzati, principio confermato anche dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • L'IVA pagata sull'acquisto di terreni (anche edificabili) non è rimborsabile in quanto i terreni non sono beni ammortizzabili; questa interpretazione sussiste anche per operazioni anteriori alla modifica normativa del 2006, in quanto la novella è confermativa di principio già esistente.
  • Gli acconti versati all'appaltatore possono essere assoggettati a detrazione/rimborso IVA se le fatture e i pagamenti risultano inerenti all'attività imprenditoriale e supportati da un valido rapporto contrattuale: non è necessario che l'attività sia poi concretamente svolta, purché le operazioni siano effettive e finalizzate all'inizio dell'attività tipica.
  • Se il contratto/atto giuridico sottostante è inesistente o le fatture sono giuridicamente inesistenti, la detrazione/rimborso può essere preclusa; occorre valutare la realtà giuridica e la sussistenza delle operazioni fatturate.
  • Ai fini della tutela in Cassazione, il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.
  • In casi analoghi, valutare separatamente (i) la natura del bene acquisito (se veramente terreno o già bene strumentale) e (ii) la sussistenza e la validità dei contratti e delle prestazioni rispetto alle quali sono state fatturate somme in acconto, documentando l'inerenza all'attività d'impresa.

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