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Sentenza

Sentenza n. 1731/2026 - Salerno, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1369/2024

Giustizia amministrativa202601237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse: la ricorrente aveva già conseguito il bene della vita prima dell'instaurazione del giudizio, poiché il Ministero aveva accreditato la Carta del docente il 22 aprile 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 300 oltre accessori di legge.

TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1369/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, per un valore annuo di € 500

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1369/2024, che le aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500 annui. Il Ministero ha eccepito di avere già dato esecuzione al giudicato, accreditando le somme dovute il 22 aprile 2026, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 25 giugno 2026. La ricorrente ha confermato l'intervenuto accredito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, il Collegio - previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di un profilo di inammissibilità del ricorso in quanto proposto successivamente alla esecuzione della sentenza del Giudice, e sentita l’Avvocatura sul punto, la quale ha insistito sulle spese - ha disposto il passaggio in decisione della causa;

    Il Collegio ha sottoposto preventivamente alle parti il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio, relativo alla sopravvenuta esecuzione della sentenza prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando il debitore abbia già integralmente eseguito il giudicato e il ricorrente abbia conseguito il bene della vita prima dell'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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