Sentenza del 14/09/2016 n. 17999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’anno 1999, con il quale l’Amministrazione aveva recuperato ritenute d’acconto non versate. Il primo motivo riguardava l’applicazione della proroga biennale dei termini di decadenza dall’accertamento prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002. La società sosteneva che tale proroga non fosse applicabile, poiché aveva presentato una richiesta di condono ai sensi dell’art. 9 della stessa legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento. La proroga biennale prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002 opera soltanto nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di condono degli artt. 7, 8 e 9; è sufficiente la presentazione della richiesta di condono, anche se questa non viene perfezionata o viene respinta. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi, relativi al merito dell’accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
La proroga biennale dei termini di accertamento è prevista per i contribuenti che "non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9".
La proroga dei termini di accertamento si applica solo ai contribuenti che non presentano alcuna richiesta di condono ai sensi degli artt. da 7 a 9. La sua applicazione non dipende dal perfezionamento o dall’accoglimento del condono: la mera presentazione della richiesta è sufficiente a escludere la proroga.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La società aveva aderito al condono previsto dall’art. 9. Tale adesione impediva all’Amministrazione di beneficiare della proroga biennale prevista dall’art. 10, anche se il condono non fosse stato perfezionato o accolto.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8
La Corte ha rilevato che, trattandosi di ritenute d’acconto, l’eventuale procedura di definizione avrebbe dovuto essere ricondotta all’art. 8; tuttavia, il principio decisivo è che la contribuente aveva comunque presentato una richiesta di condono rientrante tra quelle richiamate dagli artt. da 7 a 9, escludendo così la proroga.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
La norma stabilisce i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento per le imposte dirette. Tali termini non potevano essere prorogati nel caso concreto, poiché la contribuente aveva presentato una richiesta di condono.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
La norma stabilisce i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento in materia IVA. Anche per l’IVA la proroga biennale non era applicabile alla contribuente che aveva presentato la richiesta di condono.
Massime di principio
- La proroga eccezionale dei termini di accertamento prevista dalla legge sul condono non si applica al contribuente che abbia presentato una richiesta di definizione agevolata ai sensi degli articoli richiamati dalla norma, anche se il condono non è stato perfezionato o è stato successivamente negato.
- Per verificare la tempestività di un avviso di accertamento occorre prima accertare se il contribuente abbia presentato una domanda di condono: la sola presentazione può essere sufficiente a escludere l’estensione dei termini ordinari.
- Le norme che ampliano i termini entro cui l’Amministrazione può accertare sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente; non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Se l’Amministrazione notifica l’accertamento oltre il termine ordinario, senza poter applicare una proroga valida, l’atto è illegittimo per decadenza dal potere di accertamento, senza necessità di esaminare il merito della pretesa tributaria.
- In presenza di una giurisprudenza formatasi solo dopo l’inizio del processo, il giudice può compensare integralmente le spese tra le parti, anche quando il contribuente risulta vittorioso.
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