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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37752/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 c.p. e di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter l. n. 354/1975. Il ricorrente denunciava: mancata considerazione dello stato di estrema necessità per gravi motivi di salute (trapianto di fegato, patologie renali, necessità di regime dietetico specifico) e rischio di trattamenti inumani; mancata acquisizione/valutazione di prova sopravvenuta relativa a una patologia cardiaca congenita che comporterebbe rischio elevato e necessità di intervento cardiochirurgico; vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del presunto pericolo di recidiva fondato su un fatto del maggio 2024 non ancora accertato giudizialmente.

La decisione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto un esame dettagliato della cartella clinica e di approfondimenti medici (anche con medico esterno), riscontrando assenza di prognosi infausta quoad vitam, assenza di patologie non gestibili in regime detentivo o tramite ricoveri esterni, stabilità delle condizioni cliniche e somministrazione di terapie adeguate. Sul punto della dieta, il Tribunale ha rilevato che il detenuto non aveva presentato una specifica istanza per un regime alimentare particolare e che, a partire dal 7 giugno 2024, aveva richiesto "vitto in bianco (riso)" che gli era stato fornito, senza cali ponderali o peggioramenti documentati. È stato inoltre valorizzato il rifiuto reiterato del detenuto a terapie e visite, fatto rilevante ai fini della richiesta di differimento. Quanto alla pericolosità, la Corte ha condiviso la valutazione motivata del Tribunale che ha considerato condanne in esecuzione, il ruolo storicamente rilevante nel contesto della criminalità organizzata (anche richiamando l'inchiesta della Commissione parlamentare), reiterate evasioni e recenti comportamenti concretizzatisi in un fermo per rapina: elementi che costituiscono ostacolo al differimento o alla concessione della detenzione domiciliare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen.

    Regola il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per gravi infermità fisiche; nel caso di specie non risultavano condizioni tali da rendere il detenuto non più idoneo a rispondere a terapie o trattamenti (quindi non applicabile).

  • art. 147 cod. pen.

    Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi infermità fisiche; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali secondo cui è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: prognosi infausta quoad vitam; affezione che determina probabilità di rilevanti conseguenze non eliminabili in carcere; condizioni di salute tali da rendere la pena inumana o da impedire la partecipazione al processo rieducativo.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    "casi nei quali 'potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione'"

    La detenzione domiciliare "a tempo" risponde alle stesse finalità del differimento e la scelta tra rinvio o detenzione domiciliare è ancorata alla necessità di contenere la residua pericolosità attraverso un contesto detentivo controllato.

  • art. 11 ord. pen. (ricoveri esterni)

    Consente ricoveri in luoghi esterni di cura; la Corte rileva che alcune cure o esami possono essere praticati anche tramite ricoveri esterni, riducendo la sussistenza del differimento se le terapie sono effettuabili fuori dal carcere.

  • art. 27, comma 3 Cost. e art. 32 Cost.

    Principi costituzionali che tutelano il diritto alla salute e vietano trattamenti inumani; devono essere bilanciati con le esigenze di sicurezza della collettività nella valutazione del differimento o della detenzione domiciliare.

  • Sentenza Corte Cost. n. 99/2019

    Ha affermato che la detenzione domiciliare umanitaria bilancia il diritto alla salute del detenuto e la protezione della collettività dalla residua pericolosità; richiamata per giustificare il bilanciamento tra salute e sicurezza.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020 - Furnari)

    «In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività»

    Ribadito il criterio del bilanciamento tra diritto alla cura del detenuto e tutela della collettività; la Corte ha applicato questo principio per confermare la valutazione negativa del Tribunale.

  • giurisprudenza su "accettazione delle terapie" (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019 - Bellanca e Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011 - Salvan)

    "i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi... la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria"

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rifiuto del detenuto alle terapie, se invece sono potenzialmente risolutive, può precludere la concessione del differimento o di misure alternative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute è necessario provare, con documentazione clinica e valutazioni mediche, almeno una condizione tra: prognosi infausta quoad vitam, necessità di trattamenti non attuabili in carcere (neppure con ricoveri esterni), o condizioni tali da rendere la detenzione inumana o incompatibile con la rieducazione.
  • La decisione è fondata principalmente sulla cartella clinica, sulle visite e su eventuali approfondimenti medico-legali; l'annotazione di valutazioni da parte di medici esterni rafforza la credibilità delle conclusioni sullo stato di salute.
  • Il rifiuto ripetuto di terapie o visite da parte del detenuto può pregiudicare l'accoglimento della richiesta: l'accettazione delle cure quando potenzialmente risolutive è vista come condizione giuridica rilevante.
  • La mera presenza di patologie non è sufficiente: occorre dimostrare il nesso tra lo stato di salute e l'impossibilità di cura in regime detentivo o il pericolo di un peggioramento collegato alla detenzione; richieste vaghe o prive di istanze formali (es. assenza di domanda per dieta speciale) sono meno persuasive.
  • La valutazione delle esigenze di sicurezza della collettività (pericolosità sociale, precedenti, evasioni, comportamenti recenti) è parte integrante del bilanciamento e può prevalere sui motivi di salute quando sussiste un pericolo concreto di commissione di reati.
  • Nel valutare fatti recenti non ancora giudizialmente accertati, il giudice può comunque tener conto di elementi concreti (fermi, indagini, comportamenti) ma deve motivare la rilevanza di tali elementi nel bilanciamento tra salute e sicurezza.

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