Sentenza n. 2971/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della comunicazione assunta dalla Terna Rete Italia S.p.A., ricevuta dalla s.r.l. Villa Serena il 14 luglio 2025, avente ad oggetto “Intervento: EL 444 - Riassetto rete Teramo-Pescara nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo in Provincia di Pescara. Avviso di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento (art. 17, comma 2 DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni). Asservimenti per pubblica utilità - Ditta CS 01 - CS 01Bis”; - del decreto n. 239/EL-444/354/2021 del 17/12/2021 assunto dal Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima e Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione e l'esercizio da parte di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. dell'opera denominata “Riassetto rete Teramo-Pescara nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo in Provincia di Pescara”; - della nota di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 5466 del 22 febbraio 2021; - della Delibera di GRA assunta dalla Regione Abruzzo in data 13 maggio 2021, recante il n. 274 avente ad oggetto “Atto d'Intesa regionale, ai sensi dell'art. 1 - sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato “Riassetto rete Teramo - Pescara”; - dell'Avviso trasmesso dalla Terna Rete Italia SPA in data 8 agosto 2025; - per la parte di interesse, della comunicazione di avvio del procedimento assunto dal Ministero della Transizione Ecologica, conosciuta in data 8 agosto 2025; - del progetto definitivo approvato, e di tutte le relazioni tecniche ivi richiamate; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con allegata la procura generale conferita da Terna Spa; - per quanto occorrer possa, della dichiarazione resa dalla società Terna SPA in data 16.12.2020, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 18.12.2020 prot. n. TERNA/P20200082281, ancorché non conosciuta; - per quanto occorrer possa, dell'istanza prot. n. TERNA/P202000209964 del 30 marzo 2020 indirizzata da TERNA al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la documentazione tecnica, ancorché non conosciuta; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0025160 del 3 ottobre 2019 della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ancorché non conosciuta; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0009608 dell'8 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, ancorché non conosciuta; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 6863 del 4 febbraio 2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, ancorché non conosciuta; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 198974 del 1° luglio 2020 del Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, ancorché non conosciuta; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0012421 del 16 luglio 2020 della Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), unitamente alla determinazione n. DPH004/5 del 9 luglio 2020 del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, ancorché non conosciute; - per quanto occorrer possa, dei pareri, assensi e nulla osta acquisiti dagli enti competenti di cui all'Allegato 2 del decreto n. 239/EL-444/354/2021 del 17.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, ancorché non conosciuti; - per quanto occorrer possa, dell'atto di accettazione prot. n. GRUPPO TERNA/P20210102483 del 15 dicembre 2021 della Terna S.p.A.; - per quanto occorrer possa, della nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005 di TERNA S.p.A.; - nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione del progetto definitivo dell’elettrodotto, con dichiarazione di pubblica utilità e imposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo, nonché gli atti presupposti e le comunicazioni espropriative
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori dell’opera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione del progetto definitivo relativo al riassetto della rete elettrica Teramo-Pescara, gli atti della conferenza di servizi, l’atto d’intesa regionale, gli avvisi e le comunicazioni inerenti all’asservimento coattivo di alcuni terreni di sua proprietà, deducendo violazione delle garanzie partecipative previste dal d.P.R. n. 327/2001 e dalla l. n. 241/1990, nonché dei principi di contraddittorio, trasparenza e correttezza. Ha sostenuto di avere avuto conoscenza del procedimento e del decreto soltanto mediante la comunicazione ricevuta il 14 luglio 2025 e ha contestato l’utilizzo delle forme di pubblicità previste dall’art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001, ritenendo che il numero dei destinatari nel singolo Comune fosse inferiore a cinquanta. Ha inoltre denunciato irregolarità o insufficienza delle pubblicazioni, mancata disponibilità della documentazione progettuale, difformità tra le particelle indicate nell’avviso pubblico e quelle indicate nella nota di asservimento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e illogicità nella scelta localizzativa. Secondo la ricorrente, il tracciato avrebbe prodotto un significativo sacrificio dell’area edificabile, incidendo sull’impatto paesaggistico, sull’edificabilità e sulle possibilità di ampliamento della struttura sanitaria, senza adeguata ponderazione degli interessi privati e senza valutare percorsi alternativi, compresa la soluzione di mantenere il collegamento tra i pali esistenti e sostituire o spostare soltanto il traliccio interessato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti, ritenendo che la pubblicazione del provvedimento conclusivo sul Bollettino Ufficiale regionale fosse idonea a determinarne l’efficacia, ma non a far decorrere il termine per l’impugnazione. Ai fini della decorrenza del termine decadenziale, occorre invece la pubblicazione del provvedimento conclusivo sull’albo pretorio comunale, secondo l’art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001; la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento non è sufficiente, perché non assicura l’adozione del provvedimento finale né la definitiva lesività dell’atto. Il TAR ha tuttavia chiarito che il mancato rispetto delle modalità di pubblicazione incide sull’efficacia dell’atto e sul decorso dei termini processuali, non sulla sua esistenza o validità. Nel merito, ha ritenuto legittimo il ricorso all’art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001, escludendo che il limite dei cinquanta destinatari debba essere calcolato con riferimento a ciascun Comune separatamente: tale interpretazione non emerge dal testo della norma e contrasterebbe con la funzione semplificatoria della pubblicità alternativa alla notificazione individuale. Le contestazioni sulle pubblicazioni sono state ritenute generiche e smentite dalla documentazione prodotta da Terna. La referta di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio è stata qualificata come dichiarazione di scienza avente natura certificativa, dotata di efficacia probatoria fino a querela di falso. È stata inoltre ritenuta sufficiente la documentazione relativa alle pubblicazioni sui quotidiani e adeguata l’indicazione dei luoghi presso i quali il progetto poteva essere consultato. La dedotta indisponibilità del link alla documentazione è stata considerata apodittica, non avendo la ricorrente dimostrato di essersi tempestivamente attivata presso i soggetti indicati nell’avviso. Il giudice ha escluso anche la rilevanza della difformità tra le particelle catastali, poiché Terna aveva documentato che una particella era stata soppressa e sostituita da altra numerazione e che un’altra non era più interessata dal progetto definitivo, il quale aveva ridotto le aree coinvolte. Tali deduzioni non erano state adeguatamente contestate. Le censure sulla scelta localizzativa e sulla mancata valutazione di tracciati alternativi sono state ritenute generiche e non supportate da prova concreta. La mera prospettazione della praticabilità di soluzioni alternative non dimostra, di per sé, un vizio dell’azione amministrativa. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte localizzative è possibile soltanto in presenza di manifesta erroneità o illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Anche la censura relativa all’impatto visivo e paesaggistico è stata ritenuta generica, mentre l’asserita inedificabilità dell’area è stata giudicata irrilevante, poiché l’autorizzazione può produrre, ove necessario, effetto di variante urbanistica. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001
ogni comunicazione, notificazione o avviso in materia espropriativa è effettuata mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e sul sito web della Regione
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale determina l’efficacia del provvedimento, mentre la pubblicazione del provvedimento conclusivo sull’albo pretorio comunale determina la decorrenza del termine per l’impugnazione. Il ricorso alla pubblicità alternativa alla notificazione individuale può essere utilizzato quando i destinatari complessivi dell’intervento siano almeno cinquanta, senza necessità di calcolare tale numero separatamente per ciascun Comune. L’inosservanza delle forme pubblicitarie incide sull’efficacia e sui termini processuali, non sull’esistenza o sulla validità dell’atto.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Richiamato quale fondamento della comunicazione relativa all’approvazione del progetto definitivo, alla dichiarazione di pubblica utilità e all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento.
art. 1-sexies d.l. n. 239/2003, convertito dalla l. n. 290/2003
Richiamato quale base normativa dell’atto d’intesa regionale relativo all’autorizzazione dell’intervento di riassetto della rete elettrica.
l. n. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente con riferimento alle garanzie partecipative, alla trasparenza e alla correttezza dell’azione amministrativa; le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Nelle procedure espropriative soggette all’art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001, la pubblicazione del provvedimento conclusivo sull’albo pretorio comunale è necessaria per far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione; la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento non è sufficiente, perché il procedimento potrebbe concludersi con una modifica del progetto o senza incidere sulla proprietà del destinatario.
- La violazione delle modalità di pubblicazione previste dall’art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001 attiene alla fase integrativa dell’efficacia del provvedimento e non determina, di per sé, un vizio di esistenza o di validità dell’atto; incide invece sulla sua efficacia e sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione.
- Il requisito numerico che consente di sostituire la notificazione individuale con le forme di pubblicità previste dall’art. 52-ter d.P.R. n. 327/2001 deve essere valutato con riferimento alla platea complessiva dei destinatari dell’intervento, non separatamente per ciascun Comune interessato, in coerenza con la funzione semplificatoria dell’istituto.
- La referta di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio costituisce dichiarazione di scienza di natura certificativa e fa prova fino a querela di falso; una contestazione generica della sua idoneità non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria.
- La mera prospettazione di tracciati o soluzioni progettuali alternative non dimostra l’illegittimità della scelta localizzativa di un’opera pubblica. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni localizzative è limitato ai casi di manifesta erroneità o illogicità, che devono essere dedotti e dimostrati con elementi concreti.
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