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Sentenza

Sentenza n. 5233/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento con il quale la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo, tra le imprese Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 2; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato le graduatorie dei sette lotti posti a gara e l’aggiudicazione del lotto 2 al raggruppamento temporaneo tra l’Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - della graduatoria finale; - di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compreso il verbale del 28 ottobre 2024 afferente alla verifica dei costi della manodopera e di congruità dell’offerta del RTI Urbe Vigilanza S.p.A. – Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque correlati, ivi compresi, si opus sit, il Disciplinare e gli altri atti di gara; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro; per il risarcimento danni in forma specifica, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente monetario e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione non ancora ostesa dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 e smi e 53 del d.lgs. 50/2016, con conseguente ingiunzione a consentire l’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da URBE VIGILANZA S.P.A. il 9\6\2025 : domanda di annullamento: - del provvedimento con il quale la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo, tra le imprese Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 2, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 2, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato le graduatorie dei sette lotti posti a gara e l’aggiudicazione del Lotto 2 al raggruppamento temporaneo tra l’Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 2, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compreso il verbale del 28 ottobre 2024 afferente alla verifica dei costi della manodopera e di congruità dell’offerta del RTI Urbe Vigilanza S.p.A. – Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23\7\2025 : per l’annullamento: - del provvedimento con il quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo, tra le imprese Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 2, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 2, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato le graduatorie dei sette lotti posti a gara e l’aggiudicazione del Lotto 2 al raggruppamento temporaneo tra l’Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 2, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compreso il verbale del 28 ottobre 2024 afferente alla verifica dei costi della manodopera e di congruità dell’offerta del RTI Urbe Vigilanza S.p.A. – Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; Per quanto riguarda il secondo gruppo di motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23 ottobre 2025, il terzo gruppo di motivi aggiunti presentati il 6 dicembre 2025 ed il quarto gruppo di motivi aggiunti presentati il 3 gennaio 2026 : domanda di annullamento degli stessi atti di cui ai motivi aggiunti presentati il 23 luglio 2025, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202502935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della procedura per l'affidamento di servizi di vigilanza, controllo accessi, sorveglianza, prevenzione incendi, reception e controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2, deducendo violazione della lex specialis e degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che l'aggiudicataria e l'altra concorrente con il punteggio più elevato non avessero considerato nei costi della manodopera le risorse aggiuntive offerte per i servizi a richiesta e che l'aggiudicataria non ne avesse giustificato il costo nel subprocedimento di verifica della congruità, con conseguente incongruità dell'offerta. La ricorrente ha inoltre proposto domanda di accesso alla documentazione di gara non ancora ostesa. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale e quattro gruppi di motivi aggiunti, chiedendo l'esclusione della ricorrente principale per ulteriori ragioni, tra cui violazioni rilevanti ai fini dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023, pendenza di procedura concordataria e irregolarità fiscale e contributiva.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento per tardività. L'aggiudicazione era stata comunicata il 20 dicembre 2024; l'istanza di accesso era stata presentata il 30 dicembre 2024 e il ricorso notificato il 21 febbraio 2025. Anche computando il termine ampliato di 45 giorni derivante dai 30 giorni per l'impugnazione e dai 15 giorni previsti dall'art. 76, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il termine scadeva il 3 febbraio 2025. Il ricorso sarebbe stato tardivo anche considerando il ritardo dell'amministrazione nel riscontro all'accesso, poiché avrebbe dovuto essere notificato entro l'11 febbraio 2025. Il Collegio ha inoltre rilevato che, applicando il criterio secondo cui deve essere garantito l'intero termine di 30 giorni dalla conoscenza delle illegittimità, il ricorso restava comunque tardivo: il tempo impiegato per presentare l'istanza di accesso deve essere computato e non può essere utilizzato per dilatare il termine decadenziale. Il ricorso è stato comunque esaminato anche nel merito e ritenuto infondato. Le risorse destinate ai servizi a richiesta, caratterizzati da prestazioni eventuali, non prevenibili e dipendenti da esigenze future della stazione appaltante, non dovevano essere indicate nei costi della manodopera né giustificate nella verifica di congruità, poiché l'obbligo di indicazione riguarda i costi diretti della commessa e, in particolare, il personale impiegato stabilmente. È stata dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di accesso, essendo stata prodotta e ostesa la documentazione richiesta. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti dell'aggiudicataria sono stati dichiarati improcedibili, poiché il rigetto della domanda principale ha reso intangibile l'aggiudicazione e ha fatto venir meno l'interesse all'esame delle censure incidentali. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    termine decadenziale di impugnazione di 30 giorni

    Il termine per impugnare gli atti delle procedure di affidamento decorre dalla conoscenza dell'aggiudicazione o, per le illegittimità conosciute successivamente, dalla conoscenza o conoscibilità delle stesse, senza che il concorrente possa dilatarlo mediante un ritardo nella presentazione dell'istanza di accesso.

  • art. 76, comma 2, d.lgs. 50/2016

    In caso di istanza di accesso agli atti di gara, il termine per l'impugnazione può essere considerato unitamente al periodo previsto per il riscontro dell'accesso; il ritardo dell'amministrazione non consente comunque di neutralizzare l'onere di tempestiva impugnazione.

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro

    L'obbligo di indicazione riguarda i costi diretti della commessa, riferiti al personale impiegato stabilmente; non comprende le risorse destinate a prestazioni eventuali e non prevedibili, da impiegare solo occasionalmente in servizi a richiesta.

  • art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016

    La verifica di congruità dell'offerta e dei costi della manodopera non deve estendersi ai costi relativi a risorse aggiuntive destinate a prestazioni eventuali e non prevenibili, non comprese nei costi diretti stabilmente riferibili alla commessa.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata non più attuale, poiché la documentazione richiesta è stata successivamente ostesa e prodotta in giudizio.

  • art. 36 Cost.

    La prescrizione sull'indicazione e verifica dei costi della manodopera tutela la giusta retribuzione e contrasta manovre speculative sulla retribuzione del personale stabilmente impiegato nella commessa.

Massime di principio

  • Nel rito speciale sugli appalti, l'istanza di accesso agli atti può incidere sul decorso del termine per impugnare solo in relazione alle illegittimità che derivano dalla documentazione richiesta e ottenuta; il tempo impiegato dal concorrente per presentare l'istanza deve essere computato nel termine decadenziale e non può essere utilizzato per dilatarlo discrezionalmente.
  • Il ritardo dell'amministrazione nel riscontrare l'istanza di accesso non determina automaticamente una proroga integrale del termine per ricorrere: anche ammettendo un differimento pari ai giorni di ritardo, il ricorso deve comunque essere notificato entro il termine così ricalcolato.
  • L'obbligo di indicare nell'offerta i costi della manodopera e il correlato obbligo di verifica della loro congruità riguardano i costi diretti del personale impiegato stabilmente nella commessa.
  • Le risorse destinate a servizi a richiesta, eventuali, non prevenibili e dipendenti da esigenze future della stazione appaltante, non devono essere necessariamente comprese nei costi della manodopera indicati nell'offerta né giustificate nel subprocedimento di verifica della congruità.
  • Quando il ricorso principale contro l'aggiudicazione è respinto e l'aggiudicazione diviene intangibile rispetto ai motivi dedotti, il ricorso incidentale dell'aggiudicatario, volto a ottenere l'esclusione del ricorrente principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La stessa sorte segue i motivi aggiunti che si limitino a integrare le ragioni dell'esclusione già dedotte con il ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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