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Ordinanza

Ordinanza n. 1287/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250029049 del 15.12.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202600889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento consolare era motivato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002, e dell'art. 6-bis del d.P.R. 334/2004. In sede cautelare il ricorrente ha contestato il diniego e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori vizi di legittimità. Il giudice ha esaminato sommariamente la completezza dell'istruttoria e la sussistenza dei presupposti linguistici necessari per la permanenza in Italia e per la frequenza del corso di studio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha rilevato la completezza dell'istruttoria posta a fondamento del diniego e l'assenza dei presupposti linguistici richiesti per la permanenza in Italia. In particolare, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risultava che il ricorrente non possedeva il requisito linguistico necessario per sostenere il corso di studio indicato. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la non complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del diniego del visto.

  • art. 6-bis d.P.R. 334/2004

    Richiamato quale ulteriore base normativa del diniego del visto.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sull'istanza cautelare; la sospensione è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un diniego di visto quando, all'esito dell'esame sommario proprio della fase, risulti completo il percorso istruttorio e non emerga il fumus boni iuris delle censure dedotte.
  • La mancanza del requisito linguistico richiesto per la frequenza del corso di studio costituisce, sulla base della documentazione istruttoria disponibile, una ragione idonea a escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro il diniego del visto per studio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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