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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37272/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola maturata con contratti a tempo determinato prima della stabilizzazione. In primo grado era stato accertato il diritto alla ricostruzione integrale della carriera e alla corresponsione degli arretrati; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del Ministero, ritenendo compatibile con il diritto dell'Unione una disciplina nazionale che riconosce solo in parte il servizio preruolo e, inoltre, escludendo dal computo i periodi anteriori all'anno scolastico 2001/2002. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello ministeriale; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di nuove questioni; 3) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per mancata definizione dell'appello con ordinanza di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento; 4) violazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, sia per la mancata integrale valutazione del preruolo ai fini della progressione stipendiale, sia per l'esclusione dei periodi anteriori all'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: il primo per inammissibilità, poiché rubricato come violazione di legge pur denunciando un vizio processuale senza adeguata specificazione e senza trascrizione dei passaggi rilevanti dell'atto di appello; il secondo perché infondato, essendo rilevante la mancata contestazione dei fatti e non delle questioni di diritto; il terzo perché inammissibile, essendo la scelta di definire l'appello con sentenza sul merito una valutazione rimessa al giudice di secondo grado e non sindacabile per il solo mancato ricorso al filtro ex art. 348-bis c.p.c. Ha invece accolto il quarto motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia: per il personale A.T.A. l'art. 569 d.lgs. 297/1994 contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro nella parte in cui limita la piena valutazione del servizio preruolo; inoltre l'anzianità maturata prima dell'entrata in vigore della direttiva deve essere considerata ai fini degli effetti futuri del rapporto, restando però la parificazione economica limitata ai trattamenti successivi al momento di efficacia del diritto unionale nell'ordinamento interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sul difetto di specificità dell'appello è inammissibile se il motivo di ricorso non trascrive i passaggi rilevanti dell'atto di gravame e non denuncia in modo chiaro una nullità processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    La preclusione alle nuove questioni in appello riguarda la deduzione di fatti nuovi, non la mera proposizione o deduzione di questioni di diritto.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La mancata definizione dell'appello con ordinanza di inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento non costituisce, di per sé, vizio censurabile della sentenza che definisce l'appello nel merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il regime speciale di impugnazione opera solo se il giudice d'appello definisce il gravame con la pronuncia di inammissibilità ex art. 348-bis; se decide nel merito con sentenza, sono deducibili soltanto i vizi propri di tale sentenza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito previsto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente che deduce un vizio processuale deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali.

  • art. 369 c.p.c.

    Occorre depositare gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità della censura processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni di precedenti decisioni richiamate dalla Corte possono intendersi integralmente recepite.

  • art. 569 d.lgs. n. 297 del 1994

    La disposizione è ritenuta incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro nella parte in cui limita il riconoscimento integrale del servizio preruolo del personale A.T.A.

  • art. 570 d.lgs. n. 297 del 1994

    È richiamato come norma di calcolo del servizio effettivo prestato ai fini del computo dell'anzianità.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La direttiva, insieme all'Accordo quadro, impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive, per gli effetti futuri del rapporto.

  • Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 4

    Vieta trattamenti meno favorevoli non giustificati da ragioni oggettive; nel pubblico impiego scolastico impone di riconoscere l'anzianità maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale e di carriera.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo, il motivo deve essere qualificato correttamente e deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei passaggi rilevanti; la semplice allegazione di una violazione di legge non basta se non emerge chiaramente la deduzione di una nullità processuale.
  • Nel giudizio di appello, la preclusione alle nuove domande o eccezioni riguarda l'introduzione di nuovi fatti costitutivi o estintivi, non la deduzione di nuove questioni di diritto fondate sui medesimi fatti già acquisiti.
  • La mancata decisione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non è autonomamente censurabile quando il giudice di secondo grado abbia comunque deciso il gravame con sentenza sul merito.
  • In materia di personale scolastico A.T.A., la disciplina interna che limita il riconoscimento del servizio preruolo è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro se determina un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato senza una valida ragione oggettiva.
  • Il diritto unionale sulla parità di trattamento nei rapporti a termine si applica anche agli effetti futuri di rapporti sorti sotto la disciplina precedente, sicché l'anzianità maturata prima dell'adeguamento interno può rilevare per gli sviluppi economici e di carriera successivi all'acquisizione di efficacia della direttiva nell'ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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