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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3768/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la motivazione della sentenza insofferente sul punto dell'identificazione fotografica: la condanna si fondava, secondo la difesa, unicamente su un riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine dall'autista Leonardo Tridici (corriere Bartolini) e richiamato in dibattimento tramite la deposizione dell'agente operante Agostini, mentre il testimone che aveva materialmente effettuato il riconoscimento non era stato escusso in giudizio. Si denunciava omissione di motivazione in relazione agli artt. 189, 192, 546 c.p.p. (giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica) e violazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p. circa la riferibilità in giudizio di dichiarazioni investigative non verbalizzate e della mancata acquisizione del verbale di riconoscimento fotografico; la difesa sosteneva che non fosse ammissibile, compatibilmente con le garanzie sovranazionali, una condanna fondata esclusivamente su un riconoscimento fotografico in mancanza della testimonianza confermativa della persona che aveva operato il riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso (omessa motivazione) e assorbito il secondo motivo, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. È stato rilevato che il tema specifico introdotto dalla difesa (mancata escussione del testimone che effettuò il riconoscimento fotografico e affidamento della decisione solo sul richiamo alla attività investigativa da parte dell'agente) non era stato affrontato nella motivazione d'appello, con conseguente vizio decisivo che impone il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Indicata come una delle fattispecie penali contestate all'imputato; la sentenza di Cassazione non entra nel merito della qualificazione di fatto, limitandosi al profilo probatorio.

  • art. 648 cod. pen.

    Indicata come ulteriore fattispecie contestata; usata in combinato conto con l'art. 474 c.p. nell'ambito dell'imputazione soggetta a giudizio.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della censura sulla valutazione delle prove: la Corte ricorda che l'identificazione fotografica rientra tra manifestazioni riproduttive di percezione visiva e va valutata come dichiarazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Menzionato fra le norme procedurali rilevanti per la valutazione della prova testimoniale e della attendibilità delle dichiarazioni rese.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al tema devoluto in appello circa la motivazione sulla responsabilità, ossia la necessità che l'impugnazione affronti i punti decisivi relativi alla prova.

  • art. 195, comma 4 cod. proc. pen.

    Censurato in ragione della deposizione dell'agente Agostini che riferiva dichiarazioni raccolte in indagine: la Corte sottolinea che il richiamo a fatti investigativi non sostituisce l'escussione del testimone che ha effettuato il riconoscimento.

  • artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni investigative e al rilievo che il verbale di riconoscimento fotografico non era stato acquisito in giudizio.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Menziome sull'utilità delle formalità previste per la ricognizione personale: la Corte osserva che la forza probatoria del riconoscimento fotografico non dipende solo dalle formalità della ricognizione personale, ma dal valore dichiarativo e dall'attendibilità del teste.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che regola i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

  • art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamati in relazione al rito di trattazione con contraddittorio scritto del ricorso; attengono a norme di procedura sulla trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Quando l'accusa si fonda su un riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine, la prova non è automaticamente valida: il giudice deve valutare l'attendibilità come una dichiarazione, esaminando se in dibattimento vi siano elementi oggettivi o testimonianze confermative.
  • Il richiamo in aula da parte di un agente operante alle attività investigative non sostituisce l'escussione in giudizio della persona che materialmente effettuò il riconoscimento; l'assenza di tale escussione, se centrale per la decisione, può configurare omissione di motivazione.
  • L'identificazione fotografica può essere utilizzata come prova solo se la sua affidabilità emerge da dati obiettivi acquisiti o da una deposizione confermativa del testimone che la rese; altrimenti il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene comunque attendibile la identificazione.
  • La mancata motivazione su un punto decisivo devoluto dalla difesa costituisce vizio grave che può portare all'annullamento e al rinvio del giudizio per nuovo esame della prova.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la difesa ponga espressamente e con argomentazione puntuale la richiesta di escussione del testimone che effettuò il riconoscimento o la produzione del verbale; il giudice d'appello deve affrontare e motivare tale censura nel merito.

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